Integrata la fattispecie di getto di cose pericolose per aver infastidito i vicini col cattivo odore, anche se una sola volta

di Marina Crisafi - Chi brucia plastica in condominio infastidendo i vicini con il cattivo odore, rischia una condanna penale per il reato di getto di cose pericolose. A stabilirlo è la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 24817/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), annullando la decisione del Gip del tribunale di Asti che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, un uomo dal reato di cui all'art. 674 c.p. per aver dato fuoco a materiale plastico e in alluminio provocando emissioni di fumi maleodoranti e irritanti e molestando tutto il vicinato.

Per il gip, il gesto era stato occasionale e sporadico, mentre il reato in esame avrebbe natura permanente, per cui l'uomo andava assolto.

Al contrario, secondo gli Ermellini, in accordo con quanto sostenuto dal ricorso del procuratore della Repubblica astigiano, la conclusione del gip non è per nulla condivisibile e disattende quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza in ordine al reato di getto di cose pericolose. Tale reato, infatti, ha di regola carattere istantaneo e solo "eventualmente permanente". La permanenza va ravvisata, si legge in sentenza, "quando le illegittime emissioni sono connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo, mentre con riguardo all'emissione molesta di gas vapori o fumo, la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. è un reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse".

Ne deriva che per la sua integrazione basta anche un solo atto idoneo a provocare odori molesti.

Da qui, l'annullamento della sentenza di assoluzione e il rinvio al tribunale di Asti per il prosieguo.

Cassazione, sentenza n. 24817/2016

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