I giudici avallano le conclusioni dei quattro periti che in sede di merito hanno escluso il nesso causale tra vaccinazione e patologia

di Lucia Izzo - Nessun nesso causale sussiste tra l'autismo e la vaccinazione. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, interviene in maniera poco approfondita, con la sentenza n. 12542/2016 (qui sotto allegata), sul merito della delicata questione, avallando le risultanze probatorie di ben quattro periti che hanno escluso la sussistenza la vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite cui era stato sottoposto, il ricorrente e la patologia di autismo da cui risultava affetto.


Il ricorso origina dal rigetto, da parte della Corte di appello de L'Aquila, del ricorso per revocazione proposto dal ricorrente avverso la sentenza della stessa Corte di conferma della sentenza del Tribunale di Pescara, la quale aveva rigettato la domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210/1992 e di risarcimento del danno che il ricorrente deduceva di aver subito per effetto della vaccinazione cui era stato sottoposto, non avendo il giudice di primo grado, e così quello del gravame, ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra la stessa vaccinazione e l'autismo da cui risultava affetto. 


Per la Corte territoriale, infatti, non esiste alcuno degli errori di fatto allegati dal ricorrente.

In primis, la Corte ha valutato e comprovato le competenze dei quattro tecnici incaricati dei successivi accertamenti peritali, posto che le ritenute abilità per i profili farmacologici e per quelli attinenti la patologia autistica erano effettivamente presenti nelle qualifiche dei consulenti nominati.

All'unanimità, tutti e quattro gli esperti avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra l'autismo dell'uomo  e la vaccinazione.


Per la Corte di Cassazione, la motivazione della Corte di appello non è soltanto apparente, come sostenuto dal ricorrente, poichè questa ha dato conto sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così dell'ampiezza dell'indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella di uno dei tecnici nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico. 


La Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d'ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l'insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati. 

In sede di revocazione, infatti, non era stato ritenuto che l'autismo derivi da un'interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, poiché, anzi, i consulenti avevano posto un'indicazione di multifattorialità nella eziopatogenesi di tale disturbo non rilevando alcun nel caso di specie con la vaccinazione.

Cass., sezione lavoro, sent. 12542/2016

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