di Lucia Izzo - Professionisti "concorrenti" della P.A., almeno stando a quanto previsto dal disegno di legge riguardante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (per approfondimenti: Certificati pubblici, presto anche dagli avvocati).
Numerose sono le novità introdotte dagli emendamenti al disegno di legge (qui sotto allegati), ora all'esame del Senato, che si inseriscono nel solco delle modifiche volte all'incremento della competitività.
I liberi professionisti, ad esempio, potranno costituire reti di esercenti la professione, consorzi e associazioni professionali, anche temporanee, con possibilità anche di partecipare alle reti di imprese (reti miste). Ciò in modo da poter partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti.
Inoltre, anche nei rapporti tra lavoratore autonomo e pubblica amministrazione viene prevista l'applicabilità delle tutele nelle transazioni commerciali, tra cui i tempi certi dei pagamenti.
Si allarga, inoltre, il novero delle spese deducibili in cui rientrano tutte quelle collegate allo svolgimento dell'incarico professionale, una novità che si aggiunge alla revisione della deducibilità delle spese di formazione.
In un primo momento il ddl sul lavoro autonomo aveva previsto l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle sole spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, e l'intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Nel contempo si era esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno: tuttavia, con un decreto correttivo del D.lgs. 175/2014, si è puntato ad inserire anche queste spese in quelle deducibili, in sostanza le spese che gli autonomi devono sostenere per spostarsi e recarsi alle giornate di formazione, spesso a notevole distanza dalla sede in cui hanno studio.
I restanti emendamenti riguardano la delega all'esecutivo che dovrà: individuare gli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche, riconoscendo il carattere di terzietà di queste e alla semplificazione dell'attività di impresa; consentire alle Casse di previdenza di attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una repentina caduta dei redditi o gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente.
Si prevede inoltre la possibilità di demandare ai professionisti funzioni di asseverazione della regolarità contributiva e contrattuale da utilizzarsi anche nell'ambito degli appalti pubblici e privati, di certificazione in materia tributaria, di asseverazione di buone prassi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia della salute dei lavoratori; a ciò si aggiunge il prevedere l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzate alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di diritto civile, di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
Particolare attenzione anche al lavoro agile, che va promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: si distingue dal telelavoro poichè lo smart working rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Al lavoratore coinvolto in forme di lavoro agile può essere poi riconosciuto, attraverso l'accordo che lo regola, un diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.
Infine, un ulteriore emendamento precisa che al lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.
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