di Lucia Izzo - È sufficiente la presenza di un collaboratore familiare per far scattare il pagamento dell'IRAP a carico dell'imprenditore autonomo, nonostante costui si avvalga di beni strumentali modesti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l'ordinanza n. 12616/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate presentato contro la sentenza del CTR che aveva riconosciuto ad un agente di commercio il rimborso dell'IRAP versata.
In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame del contribuente (il quale contestava l'esiguo valore dei beni strumentali e delle quote di ammortamento, deduceva l'assenza di lavoratori dipendenti e collaboratori e l'insufficienza della presenza di un collaboratore familiare), hanno sostenuto che "il complesso della strumentazione a disposizione del contribuente per lo svolgimento della sua attività non configuri l'ipotesi dell'esistenza dell'autonoma organizzazione".
Il Fisco evidenzia, invece, che, nonostante la CTR abbia ritenuto irrilevante, ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP, la presenza, pacifica, di un collaboratore familiare, cui veniva corrisposto il 47% del reddito d'impresa, ed, in definitiva, l'esistenza di un'impresa familiare, questa appare di per sé sufficiente, pur se non espressamente richiamata dalla disciplina di cui al d.lgs. 446/1997, a configurare un'attività imprenditoriale assoggettabile ad IRAP.
Una censura accolta dagli Ermellini i quali ribadiscono l'orientamento per cui deve ritenersi soggetto all'imposta IRAP l'imprenditore commerciale, titolare di un'impresa familiare (non i familiari collaboratori), afferendo l'IRAP non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
La Commissione, trascurando il dato costituito dalla presenza di familiare, ritenuto invece sintomatico in sé di quell'attività autonomamente organizzata necessaria ai fini dell avveramento del presupposto dell'IRAP, non si è in effetti conformata a tali principi di diritto. La sentenza va pertanto cassata con rinvio.
Cass., VI sez. civ., ord. n. 12616/2016• Foto: 123rf.com