di Valeria Zeppilli - Il danno da perdita di chance ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sviluppandosi in maniera consistente con particolare riferimento a determinati settori, tra i quali rientra senza dubbio quello della responsabilità professionale dei sanitari.
- Cos'è il danno da perdita di chance
- Perdita di chance nella responsabilità medica
- La liquidazione del danno da perdita di chance
- Articoli sul danno da perdita di chance
- La giurisprudenza sul danno da perdita di chance
Cos'è il danno da perdita di chance
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Tale voce di danno, sostanzialmente, è connessa alla perdita della possibilità di conseguire un determinato bene, fondata su una ragionevole e legittimità aspettativa e non su una semplice aspettativa di fatto.
Con particolare riferimento alla responsabilità medica, rappresenta un esempio evidente di danno da perdita di chance quello che deriva da un comportamento del sanitario idoneo a incidere sulla durata della vita del paziente o sulla sua qualità: si pensi al caso in cui, per errore di diagnosi, non venga individuato un processo morboso terminale e non si provveda così, tempestivamente, a sottoporre il paziente interessato a un intervento chirurgico che avrebbe potuto permettergli non per forza di salvarsi ma anche solo di affrontare l'ultimo periodo della sua vita in maniera decorosa e dignitosa o, addirittura, di vivere più a lungo.
Vedi anche la guida Il risarcimento del danno da perdita di chance
Perdita di chance nella responsabilità medica
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Un'importante conferma di tale assunto si trova, tra le varie pronunce, nella sentenza della Corte di cassazione numero 16993 del 20 agosto 2015, che ha eliminato ogni dubbio circa il fatto che l'omessa diagnosi assume rilevanza a fini risarcitori anche nel caso in cui dall'intervento chirurgico non sarebbe comunque derivata la permanenza in vita al paziente.
Un simile errore, del resto, cagiona una perdita di chance in quanto inibisce sia la possibilità di un ulteriore lasso di tempo in cui vivere, anche minimo, sia una migliore qualità della vita nel periodo antecedente il decesso del paziente.
In ogni caso, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 21254/2012, la chance non può essere considerata una mera aspettativa di fatto, ma va vista come un'entità patrimoniale a se stante. Principi successivamente espressi e consolidati dalla Cassazione più recente (cfr. Cass. n. 5641/2018) che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia di chance (partendo dalla storica sentenza n. 6506/1985) e giungendo a delineare i concetti di chance patrimoniale e chance non pretensiva.
La liquidazione del danno da perdita di chance
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Di conseguenza la relativa domanda di risarcimento deve essere espressamente formulata e, ad esempio laddove la chance persa sia quella della sopravvivenza, non può essere ricompresa nella richiesta generica di risarcimento di tutti i danni che siano derivati dalla morte.
Se ammesso, il danno da perdita di chance va determinato equitativamente dal giudice tenendo conto delle effettive possibilità di sopravvivenza o di miglioramento della qualità della vita del paziente che sarebbero potute conseguire a un comportamento non viziato da un errore medico.
Articoli sul danno da perdita di chance
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» La perdita di chance non consiste in una mera aspettativa, ma in circostanze di fatto debitamente provate che hanno causato la perdita di utilitas economica - Antonino Miceli - 30/10/15» Il danno da perdita di chance lavorative - Valeria Zeppilli - 04/10/15
» CHANCE di GUARIGIONE e di SOPRAVVIVENZA - La CAUSALITA' CIVILE nelle parole di Marco BONA - Law In Action - di P. Storani - 08/12/14
» Quesiti al CTU in causa di responsabilità medica - Chances di SOPRAVVIVENZA e QUALITA' DELLA VITA - Law In Action - di P. Storani - 27/10/14
» Cassazione sez. III n.11522/2014: Mancata diagnosi tumorale e danno da perdita di chance. - A.V. - 05/06/14
» Cassazione: non è autonomamente risarcibile il danno esistenziale per perdita di chance conglobato nell'omnicomprensivo danno biologico - L.S. - 06/03/14
» Risarcimento da 'perdita di chance lavorativa' per mancato avanzamento di carriera (Cass. n. 8443 del 5 aprile 2013). - Gilda Summaria - 09/08/13
La giurisprudenza sul danno da perdita di chance
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Ecco una serie di massime della Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance:
- Cassazione civile sez. VI, 14/11/2017, n. 26850
L'invalidità grave (nella specie, del 25%), tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
- Cassazione civile sez. III, 20/08/2015, n. 16993
L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale assume rilievo causale non solo in relazione alla chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ma anche per la perdita da parte del paziente della chance di conservare, durante quel decorso, una "migliore qualità della vita", intesa quale possibilità di programmare il proprio essere persona, e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle proprie attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell'esito.
- Cassazione civile Sezione un. sentenza del 22/07/2015 n. 15350
Gli eredi possono chiedere solo il riconoscimento, pro quota, dei diritti entrati nel patrimonio del de cuius, e quindi, nel caso di morte che si verifica immediatamente o a breve distanza di tempo dalla lesione, possono ottenere solo il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima, ma non quello per la lesione del diverso bene giuridico della vita, che, per il definitivo contestuale venir meno del soggetto, non entra nel suo patrimonio e può ricevere tutela solo in sede penale.Se, infatti, è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l'esistenza di un soggetto di diritto.