di Valeria Zeppilli - Il decreto ingiuntivo notificato per via telematica è valido anche se su di esso non è apposta l'attestazione di conformità. Con ordinanza del 1° giugno 2016 (qui sotto allegata), infatti, il Tribunale di Caltanissetta ha ricordato che tale vizio non rientra tra quelli che comportano l'inesistenza del titolo, ma rappresenta soltanto un difetto formale dell'atto notificato. Ciò vuol dire che se viene notificata una copia priva dell'attestazione di conformità, tale circostanza non incide sul diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
La conformità dell'atto notificato, peraltro, nei fatti non era stata neanche contestata: in applicazione del principio in forza del quale i vizi formali del titolo esecutivo e del precetto devono essere fatti valere nel termine perentorio di venti giorni dalla loro notificazione, nelle forme dell'opposizione ai sensi dell'articolo 617 del codice di procedura civile, il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto evidenziare la tardività dell'opposizione avanzata e negare, di conseguenza, la sospensione della procedura esecutiva richiesta.
L'occasione è stata sfruttata dal Tribunale di Caltanisetta anche per sottolineare come l'articolo 543, comma 4, del codice di procedura civile vada interpretato nel senso di permettere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento quando è accertata la mancata iscrizione a ruolo tempestiva e il contestuale deposito dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto.
L'assenza dell'attestazione di conformità, invece, è una semplice irregolarità che può essere sanata con il successivo deposito degli originali degli atti cui la stessa si sarebbe eventualmente dovuta riferire.
Il reclamo avverso l'ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva in forza di un'opposizione del debitore fondata sulla circostanza che il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo era stato notificato sprovvisto della attestazione di conformità è stato quindi accolto.
Tribunale di Caltanissetta testo ordinanza 1° giugno 2016