Per il Tar Brescia, senza reali minacce, il questore non può emettere l'ammonimento

di Marina Crisafi - Niente reato per l'uomo che attua un vero e proprio pressing su Whatsapp nei confronti di una donna conosciuta su un social network. E dunque non può scattare l'ammonimento da parte del questore, il quale è possibile solo a fronte di vere molestie nei confronti della persona che denuncia. Ad affermarlo è la prima sezione del Tar Lombardia, sede staccata di Brescia, con la sentenza n. 147/2016, annullando il verbale di ammonimento emanato nei confronti di un uomo denunciato da una donna a seguito di messaggi sempre più insistenti su Whatsapp e anche via sms.

Per il giudice amministrativo, il provvedimento del questore, così come ogni altro provvedimento amministrativo deve essere emanato a seguito di un'adeguata istruttoria e motivato in modo conseguente.

Ma nel caso di specie, l'ammonimento che invitava l'uomo a rigare dritto era stato emesso "inaudita altera parte", ossia senza che l'interessato (peraltro senza precedenti specifici) fosse stato convocato per esporre le proprie ragioni (successivamente sintetizzate in una memoria depositata presso l'amministrazione), e dalla motivazione non risultavano vere e proprie minacce da parte dello stesso, il quale lamentava che la donna lo avesse usato solo per arrivare a frequentare un altro e poi lo avesse liquidato.

Per cui, il provvedimento è annullato "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione intenderà adottare".


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