di Lucia Izzo - Stop al pignoramento di Equitalia se il contribuente ha presentato richiesta di sospensione della riscossione tramite il servizio online presente sul sito del concessionario, in cui ha evidenziato la prescrizione/decadenza del diritto di credito fondante l'esecuzione mobiliare.
Ed è tutto merito della legge stabilità 2013: infatti, in base alla l. 228/2012, in presenza di un caso simile, Equitalia deve bloccare la riscossione delle somme iscritte al ruolo.
Lo ha disposto un'ordinanza recente del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone (giudice Iuri De Biasi), che ha accolto la domanda dell'esecutato che si era rivolto al Codici, centro per i diritti del cittadino che tutela i consumatori.
La fondatezza dell'opposizione giustifica la sospensione dell'esecuzione mobiliare che era stata promossa dal concessionario e l'introduzione del giudizio di merito che dovrà avvenire entro sessanta giorni.
A fondare la decisione ci pensa il comma 537 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, il quale afferma: "Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538".
Nell'istanza che il contribuente potrà depositare sul web, a mezzo del servizio online offerto da Equitalia, dovrà essere documentata la prescrizione o decadenza del diritto di credito sottesa, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Ciò significa, non solo, che il concessionario non potrà procedere a mezzo di esecuzione esattoriale, ma che sarà anche tenuto ad avvisare entro dieci giorni l'ente impositore (nel caso di specie l'Inps poiché si ha riguardo a contributi previdenziali) e quest'ultimo, a sua volta, dovrà rispondere entro 60 giorni alle difese del contribuente.
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