di Valeria Zeppilli - Talvolta la legge e la tutela dei diritti presuppongono il rispetto di meccanismi intricati che possono far sfumare le garanzie che il nostro ordinamento dovrebbe offrire ai cittadini. Con la conseguenza che anche un cittadino che sia stato curato da un odontotecnico nella convinzione di aver a che fare con un odontoiatra potrebbe non essere risarcito.
Anzi: questo è quanto accaduto recentemente a un paziente che, in Cassazione (v. sentenza numero 12996 del 23 giugno 2016 qui sotto allegata), si è visto rigettare dopo quasi venti anni di processo la propria domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale richiesto per aver (appunto) subito cure odontoiatriche maldestre da un odontotecnico.
Il problema "giuridico" era stato che, da un lato, l'attore non aveva avanzato alcuna domanda di responsabilità extracontrattuale ma, dall'altro, la Cassazione aveva rilevato giustamente d'ufficio la nullità del contratto intervenuto con il "dentista abusivo".
Posto che non può più discutersi circa la qualificazione della domanda attorea come azione risarcitoria conseguente a inadempimento di un contratto
di prestazione d'opera professionale (sancita con sentenza passata in giudicato), la nullità assoluta del contratto è, per i giudici, una ragione assorbente ai fini del rigetto della domanda di risarcimento danni per inadempimento del contratto stesso.Non può infatti dimenticarsi che "il divieto delle attività (di cure odontoiatriche) effettuate dall'odontotecnico elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell'interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche".
Insomma: poiché la domanda risarcitoria proposta dal paziente vive in ragione della presupposta validità e dell'efficacia del contratto intercorso con l'odontotecnico qualificatosi odontoiatra, la nullità di tale contratto si pone come tramite per il rigetto della domanda risarcitoria.
Corte di cassazione testo sentenza numero 12996/2016