di Marina Crisafi - Un unico sportello e un solo modello per presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività. È questo il succo della nuova riforma della Scia varata in via definitiva dal Governo, con il decreto legislativo approvato il 15 giugno scorso (qui sotto allegato) e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, che inserisce nuovi tasselli nel mosaico della riforma della P.A. (la c.d. riforma Madia) insieme alla stretta sui furbetti del cartellino e al riordino della conferenza dei servizi (leggi in merito: "Riforma P.A.: dalla nuova Scia alla stretta sui furbetti del cartellino. Tutte le novità"), detta la disciplina generale applicabile alle attività private soggette a Scia.
Nell'ambito del Cdm, ha ricevuto un ok preliminare anche la c.d. Scia-bis, ossia una sorta di codice taglia-burocrazia per le imprese.
Ecco tutte le novità:
A cosa serve la Scia
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che ha sostituito per gran parte degli adempimenti la precedente Denuncia di inizio attività (DIA), è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010.
Essa rappresenta il nuovo strumento autorizzativo necessario da richiedere alla P.A. per l'avvio di numerose attività.
Lo sportello unico
La SCIA, con i relativi elaborati tecnici e gli allegati, va presentata al SUAP competente per il territorio (in taluni casi presso la Camera di Commercio) dove si svolge l'attività o dove è situato l'impianto. Ora, la riforma, in attuazione della delega ex art. 5, l. n. 124/2015, con il fine dichiarato di accelerare l'avvio delle attività economiche ed edilizie, prevede che la certificazione si possa presentare presso un unico ufficio, anche per via telematica.
Tale ufficio dovrà avere anche il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate.
Il modello unico
Il decreto legislativo prevede l'elaborazione di un modello standard che dovrà essere adottato da tutti gli enti e utilizzato per le segnalazioni e le comunicazioni all'amministrazione in via telematica.
Il modello sarà unico e valido in tutto il Paese e dovrà essere messo a disposizione da parte della pubblica amministrazione destinataria delle istanze/richieste direttamente sul proprio sito istituzionale.
I tempi
Accogliendo le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri, nonché quelle formulate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, il decreto approvato disciplina la "ricevuta" che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. La stessa costituisce "comunicazione di avvio del procedimento" e deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
Le novità si combinano con il limite dei 18 mesi per l'azione dello Stato in autotutela (limite massimo per bloccare un'attività in nome dell'interesse pubblico).
A questo si aggiunge la necessità che la P.A. risponda in tempi certi (entro un mese, vale la regola del silenzio-assenso).
Il provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa viene limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.).
Inoltre, non potranno essere richiesti al cittadino documenti ulteriori rispetto a quelli previsti. Le violazioni a tale divieto saranno considerate inadempienze sanzionabili sotto il profilo disciplinare.
La Scia-bis
A ricevere l'ok preliminare da parte del Governo è stato anche il c.d. decreto "Scia 2" che detta norme in materia di regimi amministrativi delle attività private.
Il decreto, già ribattezzato come codice "taglia-burocrazia" per le imprese, nello specifico, provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Nello stesso, viene prevista inoltre la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Regime transitorio
Mentre l'iter del decreto Scia 2 si deve ancora ultimare, avendo ricevuto solo un sì preliminare, la riforma della Scia attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, è introdotta una disposizione transitoria che consente alle regioni e agli enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1° gennaio 2017.
Il decreto legislativo sulla Scia