di Lucia Izzo - Dopo l'ok del Senato a maggio, la legge europea 2015/2016 passa anche il vaglio della Camera, che si è espressa con 208 voti a favore e 103 contrari, così diventando un provvedimento definitivo.
Il ddl (qui sotto allegato) si occupa di sanare alcune procedure di infrazione a carico del nostro paese e di recepire alcuni direttive: numerose le materie toccate dalla normativa, ad esempio la libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, passando per giustizia e sicurezza, trasporti, occupazione, fiscalità dogane e aiuti di stato.
Tra le più interessanti innovazioni introdotte dal provvedimento, su cui maggioranza e opposizione si sono duramente scontrate, emerge il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE.
Si tratta di un indennizzo, a carico dello Stato, destinato a chi è vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
Vengono fatti salvi i fatti di violenza sessuale e omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
A determinare gli importi dell'indennizzo, sarà poi un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che dovrà assicurare un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio
L'indennizzo è corrisposto alla vittima che sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (attualmente non superiore a euro 11.528,41) e che abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto.
Per ottenere il beneficio, prosegue la legge, la vittima non dovrà aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo (ex art. 12 c.p.) e non dovrà essere stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non dovrà essere stata sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Infine, la vittima non dovrà aver percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
La domanda di indennizzo dovrà essere presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da una copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla legge, ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato.
Altri documenti da allegare saranno la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dalla legge e assumerà la nuova denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".
Dd. Legge Europea 2015/2016