di Lucia Izzo - La costruzione dei comignoli con canna fumaria deve avvenire nel rispetto delle distanze previste dall'art. 890 c.c., poichè vige una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da qualunque concreto accertamento se vi è un regolamento edilizio comunale; invece, se questo manca, la presunzione di pericolosità è relativa è può essere superata se la parte che ha costruito il manufatto dimostra che il pericolo e il danno per il fondo vicino possono essere scongiurati.
o ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza 13449/2016 (qui sotto allegata).
Il Tribunale, confermando il provvedimento d'urgenza, ordinava al convenuto l'arretramento della canna fumaria, posta al servizio del suo stabile, fino al rispetto della distanza di un metro e mezzo dal confine.
Decisione confermata anche dalla Corte d'Appello, secondo cui con il ricorso proposto ex articolo 700 c.p.c. il vicino aveva lamentato, con riferimento alla canna fumaria, l'intollerabilità delle immissioni e il pericolo di danno alla salute, con la conseguenza che la domanda cautelare non avrebbe potuto essere ricondotta allo schema delle azioni possessorie o nunciatorie; costui aveva denunciato, tra l'altro, che il mancato rispetto delle distanze legali e la presunzione di pericolosità posta dall'art. 890 c.c. non poteva essere superata in ragione della mera conformità del manufatto alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale o della tecnica, quindi il distanziamento della canna fumaria avrebbe costituito l'unico accorgimento idoneo a scongiurare ogni pericolo per il fondo confinante.
Anche in Cassazione, il gravame viene rigettato.
Gli Ermellini evidenziano che l'art. 890 c.c. dispone: "Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza".
Come precisato dalla corte territoriale, nella specie, non era prevista, dai vigenti strumenti urbanistici, una distanza orizzontale minima tra le canne fumarie e le proprietà aliene.
Tuttavia, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'articolo 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima, mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di pericolosità relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo od al
danno del fondo vicino.
Nel caso esaminato, la Corte d'Appello ha correttamente accertato che, alla luce della lacuna contenuta nel regolamento edilizio locale, dovesse essere imposto un arretramento della canna fumaria per scongiurare ogni pericolo per il fondo confinante (la cui concreta esistenza era stata acclarata), assumendo, altresì, che l'installazione di accorgimenti con funzione di separazione risultava del tutto inidonea.
A tal fine ha evidenziato che l'installazione di un siffatto dispositivo non poteva considerarsi risolutivo visto che l'art. 890 c.c. presume la pericolosità dei camini anche se tra questi ed il fondo del vicino vi sia un muro divisorio. Proposizione, questa, senz'altro congrua, e come tale incensurabile in Cassazione.
Stante il rigetto degli altri motivi di ricorso, l'impugnazione è respinta.