La struttura di mero sostegno non integra una costruzione, a differenza del manufatto chiuso sui lati con lastre di vetro

di Lucia Izzo - La "pergotenda" non costituisce un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo se, stante le sue caratteristiche costruttive, funzione e consistenza, non genera veri e propri volumi.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella sentenza 1619/2016 (qui sotto allegata).

Il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso di un uomo che aveva fatto installare sul terrazzo di proprietà una pergotenda, i cui lavori erano stati sospesi poiché ritenuti integranti abuso edilizio.


Tuttavia, per i giudici, l'opera, in parte pergolato e in parte tenda, non necessita del permesso a costruire.

Si osserva, infatti, che dall'articolo 3, comma 1, lett. e) del Testo Unico dell'Edilizia è possibile trarre una nozione di "opera precaria", la quale è fondata non sulle caratteristiche dei materiali utilizzati né sulle modalità di ancoraggio delle stesse al suolo quanto piuttosto sulle esigenze (di natura stabile o temporanea) che esse siano dirette a soddisfare.

Dunque, la natura di opera "precaria" (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell'utilizzo della stessa.


Ciò posto, trattandosi nella specie di strutture destinate ad una migliore vivibilità dello spazio esterno dell'unità abitativa (terrazzo), è indubitabile che le stesse siano state installate non in via occasionale, ma per soddisfare la suddetta esigenza, la quale non è certamente precaria.

In buona sostanza le "pergotende" realizzate non si connotano per una temporaneità della loro utilizzazione, ma piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio, stabile e duraturo


Non risulta dirimente, per i giudici, la circostanza che le strutture siano ancorate ai muri perimetrali ed al suolo: invero, l'ancoraggio si palesa comunque necessario, onde evitare che l'opera, soggetta all'incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità.


Per la Sezione, nonostante i manufatti in questione non siano precari, la struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra le caratteristiche per essere soggetta al previo permesso.

Va considerato che l'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.


Considerata in tale contesto, la struttura in alluminio si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

Quest'ultima, poi, integrata alla struttura portante, non vale a configurare una "nuova costruzione", atteso che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.


Tanto è escluso in primo luogo dalla circostanza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile della tenda; quindi, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.


Ciò resta escluso, inoltre, anche in considerazione della tipologia dell'elemento di copertura e di chiusura, il quale è una tenda in materiale plastico, privo pertanto di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.


In tale situazione, dunque, la struttura di alluminio anodizzato mantiene la connotazione di mero elemento di sostegno della tenda e non integra, dunque, la struttura portante di una costruzione, la quale, integrandosi con gli elementi di copertura e di chiusura, realizzi, così creando un nuovo organismo edilizio, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.


Diverso, invece, è il caso in cui la struttura sia tamponata sui due lati liberi da lastre di vetro mobili a "pacchetto", munite di supporti che manualmente scorrono in appositi binari e da vetro fisso (timpano) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato.

La presenza, quali elementi di chiusura, di lastre di vetro determina il venir meno del richiamato carattere di mera struttura di sostegno di tende retrattili e il manufatto, in tal caso, costituisce "nuova costruzione", risultando idoneo a determinare una trasformazione urbanistico ed edilizia del territorio.

Consiglio di Stato, sent. 1619/2016

Foto: 123rf.com
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