di Valeria Zeppilli - Quando finisce un rapporto di locazione, l'inquilino in procinto di abbandonare l'appartamento deve dimostrare che gli eventuali danni lasciati dietro di sé non rientrano nella normale usura. In caso contrario è tenuto a risarcirli al locatore.
Recentemente tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Ivrea che, con la sentenza numero 378 dell'11 maggio 2016 (qui sotto allegata), ha accolto le richieste del proprietario di un appartamento di essere risarcito per le varie piccole rotture lasciate tali dalla conduttrice al momento del rilascio.
Per il giudice, infatti, in forza di quanto previsto dagli articoli 1590 e 1588 del codice civile il conduttore deve dare la piena prova liberatoria se non vuole che gli vengano imputati i singoli danni che sono riscontrati nell'immobile locato all'atto della riconsegna per termine della locazione. In caso contrario, restano esclusi dal risarcimento solo i danni che siano derivati dal normale deterioramento o dal consumo della cosa.
Nel caso di specie ad essere state rotte erano la serratura del portoncino di ingresso, la maniglia della portafinestra e la fune riavvolgibile: tutti danni che non possono per il Tribunale essere ricondotti al normale uso della cosa e che quindi, in assenza di prova liberatoria, l'inquilina è tenuta a risarcire. Diversamente dai danni connessi ai buchi nelle piastrelle, pure contestati ma da ritenersi connessi all'utilizzo della cosa per oltre un anno.
L'ex inquilina, contumace, è stata inoltre condannata anche al pagamento dei canoni non corrisposti e delle spese condominiali dovute, dato che sarebbe stato a suo carico l'onere di provare di aver esattamente adempiuto l'obbligazione, in virtù del criterio generale di cui all'articolo 2697 del codice civile e dell'indirizzo costante della giurisprudenza.
L'attore, dal canto suo, doveva, come fatto, provare l'esistenza del titolo contrattuale e allegare l'inadempimento della conduttrice.
Non presentarsi in giudizio, forse, non è stata la mossa migliore.
Tribunale di Ivrea testo sentenza numero 378/2016• Foto: 123rf.com