di Valeria Zeppilli - Drogarsi e mettersi alla guida non è reato. E' questo il principio che si ricava dalla sentenza del 23 giugno 2016 (qui sotto allegata) nella quale il Giudice di pace di Fermo è tornato a pronunciarsi in materia di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
L'impugnazione accolta di un'ordinanza prefettizia, infatti, è stata l'occasione per fare chiarezza su quando possa effettivamente dirsi integrata la violazione di cui all'articolo 187 del codice della strada.
In particolare si è precisato che la condotta tipica prevista da tale norma non è quella di chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma quella di chi guida in uno stato di alterazione psicofisica che sia derivato da tale assunzione. Di conseguenza, per poter affermare la responsabilità del conducente non è sufficiente affermare che egli abbia assunto stupefacenti in un momento antecedente la guida, essendo invece necessario che effettivamente egli guidasse in stato di alterazione.
Per il Giudice di Pace di Fermo, insomma, il fatto previsto dall'articolo 187 del codice della strada è integrato quando si manifestano in maniera concomitante due distinti elementi: lo stato di alterazione, che è obiettivamente rilevabile e per il quale è possibile fare ricorso a indici sintomatici, e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi fisiologici del conducente, a prescindere dalla loro quantità.
Solo se entrambi gli accertamenti, congiuntamente, permettono di affermare la sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica al momento della guida è possibile dirsi integrato il fatto sanzionato dall'articolo in commento.
Nel caso di specie, tuttavia, tale convergenza mancava.
Peraltro, era mancato l'esame ematico, unico in grado di accertare con sufficiente margine di certezza l'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto dal punto di vista tossicologico.
L'impugnazione del provvedimento emesso dal prefetto per violazione dell'articolo 187 del codice della strada è stata quindi accolta.
E l'occasione sfruttata per fare puntuale chiarezza in argomento. Ciò, si ricorda, in conformità, all'orientamento recentemente affermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza
n. 3623/2016 ha stabilito che in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di stupefacenti, occorre tenere bene a mente una distinzione: la fattispecie di reato di cui all'articolo 187 del codice della strada si configura solo quando effettivamente il soggetto guidi in condizioni fisiche e psichiche alterate a causa dell'assunzione di droghe. A tal fine non è, sufficiente provare che egli abbia assunto stupefacenti prima di mettersi al volante. L'assunzione di droghe nei momenti precedenti la guida deve essere riscontrata sia attraverso un accertamento tecnico-biologico, sia attraverso altre circostanze che provino la situazione di alterazione psico-fisica. GdP Fermo testo sentenza 23 giugno 2016