di Lucia Izzo - È sanzionabile colui che accompagna le prostitute sul luogo del meretricio, in accordo con loro e dietro pagamento.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sezione terza penale, nella sentenza n. 28212/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del Procuratore generale teso all'annullamento della sentenza con cui la Corte d'Appello aveva assolto un tassista dal reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (di cui agli artt. 3, n. 8, e 4, legge 20 febbraio 1958, n. 75) per insussistenza del fatto.
L'imputato, aveva accompagnato in auto abitualmente e dietro compenso (30 euro per volta) due donne sul luogo del loro meretricio, e tale suo comportamento è stato ritenuto favorire la prostituzione.
Tuttavia, la Corte territoriale, riformando la condanna inflitta in primo grado, ha escluso la sussistenza del reato sul rilievo che l'imputato, a ciò determinato dal suo stato di disoccupazione e per far fronte alle esigenze della famiglia, aveva svolto le funzioni di tassista, seppur abusivo, di due prostitute disimpegnando così un'attività neutra dal punto di vista penale, non dissimile da quella che sarebbe stata svolta da un qualsiasi tassista regolarmente autorizzato.
Il fatto non viene contestato e neppure la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'attività svolta dalle due donne sistematicamente accompagnate sul luogo ove svolgevano il meretricio.
Gli Ermellini, tuttavia, precisano che la questione della rilevanza penale di tale condotta va risolta ricordando che il reato di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell'attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell'agente che può anche mancare, essendo connotato il reato dal dolo generico.
Il favoreggiamento si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare "in qualsiasi modo" le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato
Una situazione diversa rispetto alla condotta, non integrante favoreggiamento della prostituzione, del conducente di taxi, regolarmente munito della relativa licenza comunale, che si limiti ad accompagnare con l'autovettura sul luogo di lavoro persone dedite al meretricio, anche fuori dall'orario di servizio, in quanto, in tal caso, questa attività costituisce adempimento dell'obbligazione oggetto del contratto di trasporto.
Il caso in esame si caratterizza per l'accordo intercorso tra l'imputato e le prostitute, stipulato per garantire a queste ultime in modo stabile e continuativo condizioni migliori per l'esercizio della prostituzione e, dunque, in definitiva per rendere più agevole l'attività stessa nella piena consapevolezza dello scopo della prestazione, assicurata dietro corrispettivo.
Si tratta di prestazioni onerose rese al di fuori di un'attività lecita precedentemente esercitata dall'accompagnatore, che trovano la loro causa concreta esclusivamente nell'accordo intercorso con le prostitute e che ha ad oggetto proprio le loro migliori condizioni lavorative, nella comune consapevolezza dell'oggettiva agevolazione all'attività da esse svolta.
Non si tratta, dunque, di un aiuto dato alle prostitute in quanto persone, ma alla loro attività.
Ricorso accolto e sentenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
Cass., III sez. pen., sent. 28212/2016• Foto: 123rf.com