di Valeria Zeppilli - Lo scorso 8 luglio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha finalmente trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di DPCM previsto per la regolamentazione transitoria della trascrizione delle unioni civili nei registri dello stato civile.
In attesa che questo organo esprima il suo indispensabile parere, vediamo su quali aspetti si è concentrato il decreto ponte necessario per permettere l'attuazione della legge Cirinnà.
Il punto che ha scatenato l'ira di alcune fasce politiche e che aveva portato alla proposizione di un emendamento poi bocciato è questo: ai sindaci non è permessa l'obiezione di coscienza.
Ovverosia le trascrizioni non potranno essere rifiutate.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa prevede la bozza di DPCM.
Innanzitutto, nella richiesta di costituzione di un'unione civile (che possono fare due persone maggiorenni dello stesso sesso) ogni componente della coppia deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza. Va inoltre precisato che, ai sensi della legge Cirinnà, non esistono cause impeditive alla costituzione dell'unione.
A questo punto l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale della richiesta, sottoscritto da lui e dalle parti. Queste ultime sono quindi invitate a comparire a una data indicata dalle parti stesse, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.
Tale data è immediatamente successiva al termine di quindici giorni dalla presentazione della richiesta, fissato per verificare l'esattezza delle dichiarazioni ed acquisire eventuali documenti necessari.
Il decreto stabilisce anche che, se una parte non può recarsi nella casa comunale per infermità o altro impedimento comprovato, è l'ufficiale a trasferirsi nel luogo in cui questa si trova al fine di ricevere la richiesta di unione civile.
Alla data fissata le parti devono rendere personalmente e congiuntamente la dichiarazione di voler costituire un'unione civile. Tale dichiarazione va fatta alla presenza di due testimoni e dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta.
Il DPCM precisa quindi quali sono gli adempimenti posti a carico dell'ufficiale dello stato civile, anche relativi alla registrazione.
Elemento peculiare rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali, e quindi degno di particolare nota, è la regolamentazione che del cognome fa lo schema presentato al Consiglio di Stato.
In esso si prevede infatti che le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione e ognuno dei due componenti della coppia può anche dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.
Con riferimento al cambio di sesso la bozza di DPCM precisa che i coniugi che non intendano sciogliere il matrimonio o cessarne gli effetti civili nonostante tale evento, devono rendere personalmente una dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Lo schema di decreto si sofferma a regolare anche lo scioglimento dell'unione civile, la documentazione rilasciata alle parti e la trascrizione dei matrimoni all'estero.
Il registro provvisorio delle unioni civili sarà istituito presso ciascun Comune entro cinque giorni dall'entrata in vigore del DPCM. Con ritardo rispetto al "tabellino di marcia", si prevede che le prime trascrizioni delle unioni civili diventeranno possibili per la metà di agosto. Salvo imprevisti!
Per ora non resta che attendere il parere del Consiglio di Stato.