Nota di commento alla sentenza del Tar Sardegna, Cagliari, n. 548 del 27 giugno 2016

Avv. Francesco Pandolfi - Innegabilmente vale (o dovrebbe valere) tanto un decreto di archiviazione penale nel momento in cui si deve valutare il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.


In effetti, con il dire che l'interessato è inaffidabile nell'uso delle armi perché è stato sottoposto ad indagini preliminari per furto (procedimento poi archiviato), oltre che per aver avuto l'estinzione di un altro reato per intervenuta oblazione (nella specie porto ingiustificato di una noccoliera) si finisce con il creare una rischiosa equivalenza, cioè che in astratto ogni implicazione penale o qualsiasi vicenda che manifesti l'esistenza (solo possibile o potenziale) di componenti penali è di per se idonea ad impedire tout court il rinnovo della licenza.


Così non è (pur nella consapevolezza che vasta è la discrezionalità assegnata all'amministrazione nel delicato compito valutativo).


La prova dell'esistenza del criterio dubitativo è la sentenza del Tar Cagliari di fine giugno, la n. 548/16, dove i Magistrati si dimostrano contrari a quanto stabilito dal Questore che respinge l'istanza di rinnovo del porto di fucile dell'interessato basandosi in definitiva su dati penali un po' dubbi.


Inadeguatezza dei precedenti penali


In quella causa l'interessato fa correttamente valere l'inadeguatezza dei precedenti, in ragione ad esempio dell'archiviazione del procedimento penale per furto sopraggiunta durante la causa amministrativa.

In particolare, stando alla tesi del Pubblico Ministero, i fatti di cui alla denunzia attengono ad una controversia di natura civilistica che non comporta alcunché di penalmente significativo.


Insufficienza della motivazione del Questore


Inoltre, invece che concentrarsi veramente sulla "personalità" dell'interessato, l'Autorità ha basato la propria motivazione solo ed esclusivamente sui precedenti di cui abbiamo detto sopra, evidentemente errando, atteso che quei precedenti non hanno mai raggiunto la soglia critica minima per poter essere utilizzati come fattore impeditivo nella decisione.


Il Tar accoglie il ricorso


Gli avveduti Magistrati fanno bene ad accogliere l'istanza dell'interessato, considerato che il "grave" episodio di furto (di un cesto di olive) seguito da un provvedimento di archiviazione piena in quanto i fatti sono ascrivibili a vicenda solo civilistica non può essere eretto ad ostacolo per il rinnovo della licenza, non toccando in alcun modo la personalità del ricorrente. Tra le parti esiste solo un conflitto civilistico annoso riguardante un fondo dove si raccolgono olive.

Neppure il precedente relativo al porto di oggetto atto ad offendere (noccoliera) dice molto sulla personalità dell'interessato, non solo e non tanto perché è remoto nel tempo, ma per il fatto che fino ad ora non è stato mai considerato ostativo al porto dell'arma.

In pratica: cosa fare in caso di rigetto dell'istanza?


Verificare che la condotta dell'interessato rispetto al porto dell'arma sia espressione di schietta affidabilità, al di la delle vicende processuali.

Ciò verificato, procedere con il ricorso subito dopo che il Questore ha respinto l'istanza di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, ritenendo erroneamente che talune situazioni oggetto di indagine penale siano ostative al rinnovo.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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