Nota di commento alla sentenza del Tar Trieste, n. 394 del 24 settembre 2015 sull'assegnazione temporanea ad altra sede di servizio

Avv. Francesco Pandolfi - Nella sentenza in commento (Tar Trieste n. 394/2015), lo Stato Maggiore dell'Esercito emette un provvedimento di diniego all'istanza di assegnazione temporanea ad altra sede di servizio, presentata da un sergente ai sensi dell'art. 42 bis d. lgs. n 151/01. Questi fa presente nella sua domanda di prestare servizio effettivo con il grado ricordato e chiede di poter lavorare in una sede di servizio vicina alla residenza, visto che ha un figlio minore di tre anni e la moglie che lavora in quel territorio.

In prima battuta niente da fare: come spesso si verifica in situazioni analoghe, l'istanza viene "rispedita al mittente" con la laconica motivazione che l'amministrazione si trova in una deficitaria situazione organica nel reparto di appartenenza e, per converso, vi è una maggior presenza di personale nella sede richiesta.

Non cambia la risposta amministrativa neppure dopo la produzione delle osservazioni scritte da parte del militare.

Cosa fare a questo punto?

Il militare propone ricorso al Tar, chiedendo l'annullamento del diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ad altra sede di servizio e sottolineando il vero scopo dell'art. 42 bis nonché gli interessi sottesi alla fattispecie astrattamente prevista dalla norma e meritevoli di ampia protezione.



I giudici accolgono il ricorso del militare


Il ricorso ha buon esito in quanto l'accorta magistratura, condividendo i contenuti dell'atto introduttivo del processo, tratteggia gli aspetti salienti della norma in esame.

Dicono infatti i giudici che in forza dell'art. 42-bis un pubblico dipendente genitore di un figlio minore fino a tre anni ha la possibilità di essere assegnato a un reparto vicino alla sede di lavoro dell'altro genitore.

E' vero che è un "interesse legittimo" e non un diritto, ma è altrettanto vero che questa qualificazione non lo degrada al punto che da poter essere negato per il solo fatto che l'Amministrazione capricciosamente lo voglia.

Il segno più importante di questa pronuncia è però il seguente: la presenza di entrambi i genitori nella prima infanzia risulta un bene tutelato nell'ambito della difesa della famiglia e dei minori sancita a livello Costituzionale e da Convenzioni internazionali, per questo ogni diniego amministrativo merita una profonda motivazione, anche alla luce della possibilità di un'assegnazione frazionata.


L'assegnazione frazionata e le mansioni diverse


Dicevamo: il dissenso dell'amministrazione deve per forza essere motivato, anche alla luce della possibilità di un'assegnazione frazionata.

Nello specifico del caso esaminato dal Tar Trieste, la moglie risulta assunta a tempo determinato in territorio di Taranto, per cui la richiesta del Militare ha i presupposti di legge.

Per di più, la motivazione dell'atto gravato è scarna, in quanto non considera affatto la possibilità di un'assegnazione a titolo frazionato o temporaneo, oppure in mansioni diverse da quelle attuali.

La conclusione logica di queste considerazioni è che il diniego va annullato sicuramente, con l'obbligo per l'amministrazione di rideterminarsi in merito.


In pratica: cosa fare in caso di rigetto dell'istanza?


Rivolgersi al Tar territorialmente competente chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di assegnazione temporanea, lamentando la carente motivazione e la superficialità nel pesare il senso e il valore di un'assegnazione frazionata o della stessa assegnazione a mansioni diverse da quelle attuali.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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