di Valeria Zeppilli - I sinistri cagionati dall'attraversamento del manto stradale da parte di animali selvatici sono un vero e proprio grattacapo.
Al di là della sussistenza dei requisiti effettivi, necessari per ottenere il risarcimento, il problema spesso si pone ancora più a monte: chi è legittimato passivo delle richieste dei danneggiati?
La normativa non sempre è chiara e spesso questioni diverse si accavallano rendendo difficile trovare una soluzione: la competenza, infatti, è costantemente rimbalzata tra Regioni, Province ed altri enti, senza che sia sempre agevole capire chi effettivamente debba pagare.
Interessante in tal senso è una recente pronuncia del Giudice di pace di Fermo, resa il 30 giugno 2016 e qui sotto allegata.
In particolare, nel caso di specie, il danneggiato aveva citato in giudizio la Regione Marche per ottenere il risarcimento del danno derivatogli, nel novembre 2014, a seguito dell'attraversamento da parte di un animale selvatico della strada sulla quale stava circolando a bordo della propria autovettura.
La Regione, però, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva chiamando in causa la Provincia di Fermo.
La questione sostanzialmente derivava dal fatto che la Legge Regionale delle Marche n. 13/2015 ha trasferito le competenze in materia dalle Province alle Regioni.
Per il Giudice di Pace, la Provincia ha però ragione: legittimato passivo è solo la Regione.
A seguito dell'introduzione della citata legge regionale 2015, infatti, le Marche, in attuazione di quanto disposto dalla legge numero 56/2014, hanno avocato a sé le competenze un tempo spettanti alle province, ivi comprese quelle in materia di caccia e tutela dell'ambiente.
Proprio nella legge del 2014 si precisa, peraltro, che nelle more del trasferimento di funzioni oggetto del riordino, l'ente subentrante succede all'altro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.
Dato che oggi è la Regione Marche che è competente in materia, la Provincia di Fermo resta estranea a qualsivoglia controversia, anche relativa a fatti pregressi.
A conferma di quanto affermato, il Giudice di Pace ha citato anche l'articolo 34-bis della legge regionale numero 7/95 e la D.G.R. Numero 185 del 20.02.2012.
Purtroppo però la questione ancora oggi ha una sua specificità territoriale che rende complicato un suo corretto inquadramento.
D'altro canto i sinistri cagionati da fauna selvatica sono ancora troppo frequenti, con la conseguenza che spesso non è agevole trovare giustizia.
GdP Fermo testo sentenza 30 giugno 2016