Breve vademecum sulla natura del procedimento di denuncia al ministero pubblico competente e sulle possibili tutele

Avv. Francesco Pandolfi - In aumento il numero di italiani che rimangono coinvolti in un procedimento sanzionatorio di questo tipo: si tratta non della classica multa per eccesso di velocità alla quale siamo abituati in Italia, ma di una procedura più articolata che contempla elementi amministrativi e penali allo stesso tempo.

Una sanzione che può trasformarsi in un problema se non viene seguita accuratamente sin dalle prime fasi attinenti il preavviso inoltrato dall'Autorità cantonale.


Il preavviso

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La prima lettera viene spedita dalla Polizia al proprietario interessato per notificare la rilevazione dell'eccesso di velocità, molto spesso registrata con un dispositivo misuratore impiantato su un certo tratto viario.

Le informazioni che si possono acquisire presso l'Ufficio mittente, anche oralmente, sono immediate e molto dettagliate, nel senso che l'interlocutore pubblico riferisce ogni aspetto rilevante che aiuti in primo luogo a decifrare il contenuto dell'avvertimento antecedente la vera e propria ordinanza, in secondo luogo a capire quale strada seguire per giungere alla soluzione del problema.

Il contenuto del preavviso

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Alcuni elementi non possono mancare nel testo della lettera di preavviso che arriva sul tavolo del proprietario.

Innanzitutto quasi sempre l'avviso che per l'infrazione stradale si applica la cosiddetta procedura ordinaria con denuncia al ministero pubblico competente.

Poi l'avvertimento che, al limite, la multa può anche essere contestata laddove esistano motivi idonei per suggerire al conducente responsabile l'adozione di una simile strategia.

Quindi l'indicazione che invita alla compilazione di un modello quasi sempre stampato sul retro del preavviso, oppure fornito con foglio a parte contenuto nella stessa busta, modello che serve a raccogliere tutte le informazioni sul conducente del mezzo oggetto di sanzione.


Il decreto penale

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Il modulo sopra descritto, compilato e firmato, va spedito alla Polizia entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione. Si tratta di un termine pseudo perentorio, nel senso che l'amministrazione mittente tollera fino ad un certo punto il ritardo sull'invio del documento compilato, datato e sottoscritto, ciò a fronte della intuitiva considerazione per cui la compilazione della scheda non dovrebbe richiedere un termine così lungo (se il soggetto interessato è realmente responsabile dell'eccesso di velocità).

Il responsabile, a questo punto, resta in attesa della notificazione del decreto penale, ossia una "decisione" di multa (così è chiamata nel gergo) da parte del ministero pubblico che rappresenta l'Organo direttivo principale di tutta la rigida procedura.

La rogatoria

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Si può verificare il caso che chi riceve il preavviso (non l'ordinanza) non comunichi tempestivamente le generalità della persona responsabile; è un caso abbastanza frequente, rispetto al quale però i diretti interessati dopo hanno qualche sorpresa non proprio simpatica.

Infatti, l'Autorità che procede non ha alcuna remora a chiedere assistenza tecnico legale all'Autorità italiana per il rintraccio del conducente responsabile, cosicché parte la ricerca territoriale per il tramite del "distretto di polizia competente".

In buona sostanza, nel caso non si abbiamo valide ragioni per presentare un'opposizione alla sanzione, conviene comunicare i dati, questo è certo.

Come comunicare i dati

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Particolare cura va riservata alla comunicazione dei dati del conducente che si trovava alla guida del veicolo oggetto di sanzione a seguito di rilevazione dell'eccesso di velocità.

Il modello standard contempla una serie di voci contenute all'interno di un unico capitolo denominato "generalità della persona responsabile".

Questi i dati usualmente richiesti: nome, cognome, nome da celibe/nubile, data e luogo di nascita, nazionalità, stato civile, professione, via e numero civico, codice di avviamento postale, categoria della propria patente con indicazione obbligatoria della data di esame e dell'autorità che rilasciò il titolo per condurre autoveicoli, eventuale datore di lavoro in Svizzera, eventuale indicazione relativa al numero di bambini nella "propria economia domestica".

Responsabile e non responsabile

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Generalmente il modello con il quale l'Autorità cantonale richiede i dati sopra descritti si chiude con una finestra che prevede due distinte voci:

1) la prima contenente la dichiarazione (datata e sottoscritta) del soggetto che non si ritiene responsabile dell'infrazione e dove si invita a notificare l'infrazione alla persona i cui dati sono raccolti nella scheda sovrastante,

2) la seconda attinente al "riconoscimento dei fatti" e cioè la vera e propria confessione di aver superato il limite di velocità e la dichiarazione di essere consapevoli che verrà avviato un procedimento penale, oppure la dichiarazione di non riconoscere i fatti così come descritti e che in ogni caso il procedimento penale verrà ugualmente innescato.

Cosa succede dopo

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La persona responsabile riceverà in seguito un'ordinanza di multa da parte delle autorità svizzere competenti, con possibilità di pagamento ed avviso inerenti l'impiego di eventuali mezzi di impugnazione.


Cosa fare trovandosi in questa situazione

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In una situazione simile si possono fare due cose: gestire il tutto con il classico "fai da te" sperando di non trascurare i dettagli che l'Autorità pretende, oppure affidarsi ad un legale che orienti l'interessato e lo assista nel percorso tecnico (non proprio snello e semplice) avviato con la notifica del preavviso.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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