L'art. 156 del Codice della strada
Molti automobilisti hanno il vizio di sfogare il proprio nervosismo in auto suonando il clacson un po' troppo spesso e dimenticando che, in realtà, l'utilizzo di tale strumento è concesso solo in caso di reale necessità.
L'articolo 156 del codice della strada, infatti, chiarisce espressamente che il clacson può essere utilizzato esclusivamente per fini di sicurezza stradale e con la massima moderazione. La segnalazione acustica, inoltre, deve essere la più breve possibile.
Più precisamente occorre distinguere due casi: quello in cui si stia circolando fuori dai centri abitati da quello in cui si stia circolando all'interno delle città.
Nel primo caso, il nostro ordinamento consente l'utilizzo del clacson ogni volta che le condizioni ambientali o del traffico lo rendano necessario al fine di evitare incidenti, in particolare mentre si è in procinto di eseguire un sorpasso.
Il codice della strada precisa anche che nelle ore notturne o di giorno, in caso di necessità, il predetto fine può essere perseguito azionando a breve intermittenza gli abbaglianti e purché tale operazione non risulti vietata.
All'interno dei centri abitati le cose cambiano e i limiti all'utilizzo del clacson sono ancora più stringenti: le segnalazioni acustiche, infatti, sono vietate salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.
Anche in città nelle ore notturne è in alternativa consentito azionare gli abbaglianti a breve intermittenza.
Le conseguenze che si rischia di subire se non si tiene adeguatamente conto di tali disposizioni e si continua ad utilizzare in maniera impropria il clacson (magari solo perché il veicolo fermo al semaforo indugia qualche secondo prima di ripartire) possono essere anche di un certo rilievo: la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per violazione dell'articolo 156, infatti, è quella del pagamento di una somma di importo compreso tra 42 euro e 173 euro.
Senza considerare che in passato certi automobilisti hanno persino subito condanne per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (cfr. Pretura di Bobbio 8 novembre 1980; Cass. n. 50379/2018) e per molestie (cfr. Cassazione penale 23 gennaio 1990) proprio perché utilizzavano il clacson in maniera inappropriata.
Resta in ogni caso "salva" l'ipotesi in cui nel veicolo siano trasportati feriti o ammalati gravi: il codice della strada in una simile evenienza è ovviamente più clemente!
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