In altre parole, secondo tale istituto giuridico, disciplinato dagli artt. 934 ss. del Codice Civile, tutto ciò che si consolida al suolo appartiene al proprietario di questo e dunque anche le costruzioni eventualmente realizzate da terzi.
Pertanto se taluno ha costruito sul suolo altrui, anche se con materiali propri, le opere realizzate sono acquistate "ipso iure" dal proprietario del fondo al momento dell'incorporazione.
Intervenendo nella materia, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6078 del 26 aprile 2002, ha precisato che la normativa codicistica non può essere derogata che da specifiche disposizioni di legge ovvero da altrettanto specifiche pattuizioni tra le parti. Non è quindi ammesso derogarvi attraverso un negozio unilaterale come un testamento.
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