Risvolti pratici dopo l'ordinanza n. 138/2008 della Corte Costituzionale e la riforma della magistratura onoraria del 2016

Dott. Massimiliano Pagliaccia - La riforma che ha introdotto nel nostro ordinamento la competenza penale del Giudice di pace ha infranto per la prima volta il regime di monopolio nell'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero limitatamente ai reati procedibili a querela (istituto della citazione diretta).

La nostra Costituzione all'art. 106 comma 2 statuisce che "la legge sull'ordinamento giudiziario, può ammettere la nomina anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli'.

Il Giudice di pace è un magistrato onorario al quale la legge affida reati non gravi che siano espressione di micro-conflittualità tra privati.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio il legislatore ha scelto da un lato l'eliminazione della pena detentiva e dall'altro la valorizzazione della pena pecuniaria e di pene alternative a quella detentiva.

L'andamento generale dei carichi giudiziari deferiti alla cognizione del Giudice di pace è stato dunque, sempre limitato a quei reati non gravi che, nella maggior parte dei casi, finivano con l'identificarsi anche con i reati di modesto valore economico.

Le due caratteristiche attribuibili al reato tuttavia non sempre sono l'una conseguenza dell'altra o comunque strettamente correlate ed anzi in taluni casi la presenza dell'una potrebbe escludere quella dell'altra, facendo incorrere gli operatori della giustizia in questioni di interpretazione sistematica.

Il punto della questione è il seguente.

La legge di riferimento statuisce che il Giudice di pace ha la cognizione ‘'dei reati non gravi che siano espressione di microconflittualità tra privati' ma in tale assunto i due requisiti (non gravità ed espressione di microconflittualità tra privati) vanno a braccetto visto il segno di punteggiatura della virgola anche in funzione dell'art. 12 disp. prel. al codice civile.

Ci si chiede cosa potrebbe accadere se il reato espressione di conflittualità tra privati dovesse essere di rilevante entità economica?

Prima di addentrarci nelle questioni inerenti quello che si profila quale vero e proprio conflitto di competenza 1, dobbiamo stabilire in via sistematica prima ancora che lessicale, quale sia il significato della parola rilevante.

È appunto rilevante sul punto, richiamarci all'uso che il nostro codice penale fa della parola nella descrizione delle varie fattispecie criminose2 che la impiegano, nonché negli articoli riguardanti le circostanze aggravanti ed attenuanti nel giudizio di bilanciamento di queste che il giudice penale compie a norma degli artt. 61 e 62 c.p. 3 (ad esempio danno di rilevante entità ecc..) . Quando il codice impiega il termine rilevante, vuole statuire che quel fatto o quella circostanza sottoposta alla cognizione del giudice penale si colloca al di sopra di una determinata soglia di - appunto - rilevanza e che, per tale motivazione (visto il maggior pregiudizio recato a quel bene giuridico, protetto anche in modo non prevalente 4, dalla norma giuridica che si assume sia stata violata dal reato) vanno sanzionati in misura maggiore ergo con un aumento di pena, purché ovviamente nei limiti cui soggiace il lavoro del Giudice penale (ad es. ragionevolezza) non da ultimo quelli edittali.

Per le considerazioni sin qui esposte dunque, il giudice penale dovrà ritenere, ergo giudicare, giocoforza di lieve entità quel reato (un furto ad esempio) che abbia cagionato alla persona offesa un danno di quaranta euro 5 e di rilevante entità quello che abbia cagionato un danno patrimoniale di un milione di euro 6. Ciò che avviene nel mezzo di tale (immenso e solo di scuola) gap, è rimesso alla discrezionalità - non sempre guidata da precetti istituzionalizzati dunque - del giudice penale con tutti i limiti e vincoli cui soggiace l'esercizio della sua funzione giurisdizionale.

Senza dilungarci ulteriormente nella sistematica della lingua italiana e tornando al punto che qui ci occupa, dovremo porci il quesito amletico che segue,

‘'Quando il reato - espressione di micro conflittualità tra privati - di competenza del Giudice di pace deve considerarsi di rilevante entità, tale da sottrarlo alla sua cognizione?' e conseguentemente ‘' C'è un limite di valore ai reati che il Giudice di pace può conoscere? e ancora ‘' Se si, quale il riferimento normativo?'.

Una ricostruzione sistematica del quesito interpretativo sembrerebbe suggerirci quale confortante risposta il rinvio normativo alla disciplina - e quindi ai relativi limiti di valore - processuale civile delle controversie dinanzi al magistrato onorario.

E sempre - in apparenza corretto - questo deve essere stato il percorso logico giuridico che ha condotto il Giudice di pace di Firenze a sollevare questione di legittimità costituzionale 7 dinanzi al Supremo Consesso costituzionale in ordine a tali aspetti e al dubbio di fondo portato dalla domanda legittima riconducibile al punto del se ‘' Ho comunque cognizione per la fattispecie criminosa, se il reato ha cagionato danni patrimoniali di rilevante entità?'

La Corte costituzionale con ordinanza n. 138 emessa il 5 maggio 2008, prendendo contezza di quanto sostenuto - con ottime motivazioni - dal Giudice toscano, conclude sinteticamente il giudizio e portando luce su qualsiasi dubbio interpretativo affermando che la competenza del giudice di pace in sede penale gli è propria a prescindere dal valore delle domande che le parti civili potrebbero formulare dovendosi dunque convenire che essa risulta essere indeterminata nel massimo non potendosi nemmeno richiamare il limite di valore dettato per le cause davanti all'omologo in sede civile.

Nulla è cambiato in ordine agli aspetti testé citati, dopo la riforma della Magistratura onoraria dell' aprile 2016, la quale ha invece innovato e per l'appunto ' ristrutturato ‘'integralmente la schiera onoraria.

Con la stessa viene a cadere in primis, la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale, sostituiti dalla figura unica del ‘' giudice onorario di pace' (GOP). Molte sono le novità anche in merito all'accesso, visto che per la nomina basterà la sola laurea in Giurisprudenza mentre un secco alt è previsto per chi è già pensionato. L'età minima per l'accesso è di 27 anni, di 60 la massima, mentre si prevede l'istituzione di una sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario, la quale sovrintenda alle funzioni precipue che ineriscono il corretto espletamento degli incarichi.

Anche gli incarichi saranno più brevi, con una durata di quattro anni, rinnovabile per una sola volta mentre per coloro che già esercitano il limite rimarrà fissato in quattro quadrienni.

Quanto alle competenze dei giudici onorari, al gop verranno deferite le cause condominiali, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose in possesso di terzi (sotto le direttive di un giudice togato) ed i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione.

Il tetto della competenza per valore viene innalzato a 30mila euro e per gli incidenti stradali fino a 50mila euro.

Tutte le cause di valore fino a 2.500 euro potranno essere decise secondo equità, potere questo comunque deferito in via generale dall'art. 114 c.p.c. il quale, è bene rammentarlo, dispone che ‘' Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta'.

In campo penale vengono deferite nuove fattispecie criminose di reato quali minaccia (eccettuato il caso in cui vi siano aggravanti) e furto perseguibili a querela, abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali e vegetali protetti, vendita e commercio di fitofarmaci nonché il rifiuto di fornire le generalità alle forze dell'ordine.

In casi contingenti e dopo due anni di esercizio, i GOP potranno divenire componenti di collegi giudicanti civili e penali nonché trattare procedimenti (sia civili che penali) di competenza del tribunale ordinario eccettuati i procedimenti cautelari e possessori civili e di lavoro e previdenza e in campo penale delle funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consenta la citazione diretta.

Le indennità per l'impiego di giudice onorario di pace saranno infine, costituite da una parte fissa e da una variabile.

Note:

1 Interessante spunto sui conflitti di competenza ne fa TONINI, nel suo ‘'Manuale di diritto processuale penale‘'.

2 Un'analisi approfondita ed un pregevole lavoro di interpretazione sistematica ne fa David BRUNELLI, nel suo ‘'Il diritto penale delle fattispecie criminose', Giappichelli, Torino.

3 Si rammenti che un giudizio simile è presente il diritto civile a norma dell'art. 3 Cost. . Sempre interessante sul punto Pietro PERLINGIERI, ‘'Il diritto civile nel sistema italo comunitario delle fonti‘', ESI.

4 Vi è, infatti, anche l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati il cui compito è assicurato e deferito in via esclusiva al Pubblico Ministero.

5 Ovviamente non se la persona offesa è un pover'uomo ai margini della società, nel qual caso il giudice dovrà valutare anche tale circostanza.

6 Sempre considerate le circostanze di cui alla nota 5.

7 Per una visione a tutto tondo sul procedimento e sulla legge 87 del 1953 si segnala in letteratura MALFATTI, PANIZZA, ROMBOLI, Giustizia costituzionale, pregevole per la fattura complessiva nonché per la genuinità dei contributi dell'intero ordito.


Dott. Massimiliano Pagliaccia

Giurista e giudice arbitro

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