di Lucia Izzo - Non costituisce, di per sè solo, illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che ritiri il proprio fascicolo di parte senza l'autorizzazione del magistrato ex art. 77 disp. att. cpc, ma con il consenso delle controparti, quindi senza malafede.
Si è così pronunciato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 162/2015 (qui sotto allegata), pubblicata il 25 giugno 2016 sul sito istituzionale.
Il Consiglio si è pronunciato sul ricorso presentato da un avvocato al quale il competente Consiglio dell'Ordine aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento in quanto, insieme ad altro collega, aveva "illegittimimamente ritirato" il fascicolo di parte in assenza di autorizzazione da parte del Giudice Istruttore.
Gli avvocati evidenziavano che il fascicolo era stato ritirato alla prima udienza di comparizione quando la società cliente, inspiegabilmente e senza revocare il mandato conferito ai due, si era costituita a mezzo di un altro difensore che depositava un proprio fascicolo di parte, sostituendolo al loro, così sovrapponendo la propria difesa.
In seguito gli avvocati, senza alcuna volontà di trattenere il fascicolo, lo depositavano al COA per l'emissione del provvedimento di liquidazione degli onorari, non avendo ricevuto quanto spettante per la prestazione svolta.
Il Consiglio dell'Ordine affermava la responsabilità di uno dei due avvocati, prosciogliendo l'altro per non aver materialmente commesso il fatto, osservando che il ritiro del fascicolo era avvenuto in violazione degli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. e che le giustificazioni addotte, rappresentate dalla necessità di depositare il fascicolo presso il Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità sugli onorari, erano inconferenti, dal momento che il fascicolo poteva essere depositato in copia o dopo avere conseguito l'autorizzazione al ritiro. Per il COA, il mancato rispetto delle norme processuali ricordate costituiva violazione dei doveri di lealtà e correttezza e diligenza, di cui agli artt. 6 e 8 cod. deont..
Da qui il ricorso al CNF da parte dell'avvocato, che il Collegio ritiene fondto.
Appare decisivo, nella ricostruzione del fatto, il tenore della deposizione resa da altro avvocato, difensore di una controparte, il quale ha dichiarato che al momento il ritiro del fascicolo da parte non vi era stato alcun dissenso da parte dei difensori. Il che, evidenzia il CNF, lascia intendere come tutto sia avvenuto "alla luce del sole" e come non possa dirsi sussistente la prova che l'incolpato abbia tenuto un comportamento connotato da malafede.
Nel contesto descritto il comportamento dell'avvocato, che ha ritenuto di ritirare il proprio fascicolo senza porsi il problema di un'autorizzazione al riguardo (pur nell'inconsueta situazione di una duplice costituzione per la stessa parte ad opera di diversi difensori), non è tale da assumere rilevanza disciplinare, in particolare sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e di diligenza.
CNF, sentenza n. 162/2015