Abogado Francesca Servadei - Con la sentenza 06/06/2016 numero 2416 la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 219 comma III ter del Codice della Strada statuendo che a seguito di revoca della patente, causata dal reato di cui all'articolo 186, comma II bis Guida sotto l'influenza di alcool del citato Codice, la patente revocata può essere nuovamente conseguita dopo tre anni dal passato in giudicato della sentenza di condanna.
Nel caso di specie un uomo, che aveva causato un incidente, veniva sottosposto al test alcolemico il cui risultato era superiore a 1,5 g/l con conseguente applicazione dell'articolo 186, II comma bis e 219 comma III tre del Codice della Strada.
Dall'analisi della dinamica è d'obbligo soffermare l'attenzione sull'articolo 186, comma V, CdS alla luce del quale si evince che l'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere effettuato da strutture mediche di base ovvero predisposte su richiesta degli organi della polizia stradale. Il citato articolo si riferisce all'accertamento in sede amministrativa; trattasi pertanto di un accertamento la cui contestazione e quindi l'eventuale potesi di reato deve essere contestata dell'autorità giudiziaria.
Il Consiglio di Stato con pronuncia 2416/2016 ha statuito che la decorrenza dei tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna si basa sul fatto che "il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento in sede amministrativa"; d'altra parte dalla lettura dell'articolo 219, comma III ter Cds, è chiaro che il legislatore si riferisce all'accertamento del reato che non può che avvenire con il giudicato in sede penale e non con l'accertamento in ambito amministrativo. Da ciò deriva che il reato di cui all'articolo 186, comma II bis deve essere constatato, dall'autorità giudiziaria, in tutti suoi elementi.
In definitiva, ha affermato il giudice amministrativo, la violazione di cui all'art. 186, comma 2-bis, con il combinato disposto dell'art. 219, comma 3-ter del Codice della Strada, va interpretata nel senso che la revoca del titolo di abilitazione alla guida decorre dalla sentenza penale che accerta definitivamente il reato.
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