Avv. Francesco Pandolfi - Ripagare il rischio della missione, è questo il fine ultimo che la legge sui benefici combattentistici valorizza: tutelare la vita umana ripagando il rischio della missione.
Va accordato quindi il diritto ai predetti benefici agli aventi diritto che appartengono alle Forze Armate, perché costoro sono stati impegnati in specifiche missioni che hanno comportato, direttamente o indirettamente, tale rischio.
E' il principio di fondo che traspare dalla sentenza in commento.
In pratica, la legge n. 1746/62 (e la legge n. 350/1950) se opportunamente letta ed interpretata anche attraverso la cosiddetta "interpretazione adeguatrice", vuole semplicemente che la tutela dell'Ordinamento sia rivolta verso la protezione della vita umana compensandola con un beneficio economico e previdenziale.
Nulla di più.
Le contestazioni delle amministrazioni che resistono ai ricorsi degli aventi diritto non reggono secondo la Corte dei Conti siciliana, in quanto si appuntano al limite temporale (dal 1940 al 1945) previsto dalla legge n. 350/50 ed apparentemente riferibile solo a coloro che parteciparono ad operazioni di guerra.
Estensione del diritto ai benefici
Il Legislatore del 1962, emanando la legge n. 1746, vuole semplicemente estendere a tutti coloro che hanno prestato servizio in determinate "zone d'intervento" i benefici di cui alla legge n. 350/50, a fronte dell'elevato rischio per la vita umana che connota tale servizio.
A chi va riconosciuta la supervalutazione
Al personale che ha prestato servizio in zone e in periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa (conformemente alla giurisprudenza della Corte, tra le altre: Corte dei Conti Puglia n 456/2015, Corte dei Conti Sardegna n. 352/2015); l'estensione dei benefici in "favore dei combattenti" riguarda tanto i benefici stipendiali quanto i benefici di natura previdenziale/pensionistica.
Il caso
Il ricorrente chiede la riliquidazione della propria pensione previo riconoscimento dei benefici combattentistici, con la corresponsione delle somme dovute come per legge e a vita.
Collocato in ausiliaria nel 2012, ha prestato servizio per conto ONU nel 2005 nell'ambito dell'operazione Isaf; nel 2014 ha chiesto un anno di supervalutazione in eccedenza rispetto al limite di 5 anni previsto dal D. Lgs. n. 165/97, considerato che è stato comandato ad effettuare tale servizio.
Si tratta di una missione classificata come "zona d'intervento".
Il Ministero della Difesa si duole del fatto che la norma sui benefici in realtà è circoscritta al periodo bellico 1940-1945, inoltre del fatto che tali benefici "pagano" solamente il servizio militare prestato in guerra (le missioni ONU sono missioni di pace e non di guerra, sostiene sempre l'amministrazione).
A parere della Corte però il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici in parola che comportano, in ragione dei periodi di servizio svolti in zone d'intervento ONU, il complessivo riconoscimento a fini pensionistici di una campagna di guerra.
Sulle spettanze arretrate conseguenti alla riliquidazione, spettano al ricorrente gli interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sui quali spettavano le maggiori somme sino al saldo effettivo.
In pratica:
Chiunque tra i Militari si trovi in una situazione uguale o simile a quella commentata, proceda con l'invio di un atto di diffida e messa in mora con il quale reclamare il diritto in sede stragiudiziale; successivamente valuti la presentazione di un ricorso valorizzando ogni elemento favorevole, non ultimo le sentenze di accoglimento della Corte.
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