di Giuseppe Febbo - Il processo sportivo si inserisce e si contestualizza nell'ambito di un sistema costituito da un impianto normativo-regolamentare e da determinati organi giustiziali la cui operatività è funzionale alla risoluzione di controversie tra atleti, società sportive e Federazioni Sportive Nazionali, oltre che, evidentemente, alla repressione di violazioni della disciplina domestica di settore eventualmente perpetrate dagli associati, cui non può che conseguire l'applicazione delle relative sanzioni.
In una parola, il processo sportivo si dispiega nel sistema della c.d. giustizia sportiva, rispetto alla quale la problematica più evidente è stata (ed é ancora, anche se in misura meno rilevante rispetto al passato) quella di definire i propri confini rispetto alla giustizia ordinaria, soprattutto con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento generale, ovvero non suscettibili di essere circoscritte all'ambito domestico di settore.
Al riguardo, il D.L. n. 220 del 19.08.2003, convertito con modificazioni nella L. n. 280 del 17.10.2003, ha espressamente riconosciuto e favorito l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO (Comitato Internazionale Olimpico), rispetto all'ordinamento della Repubblica, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".
Pertanto, si può ragionevolmente affermare che, allo stato attuale, la relazione tra il plesso giustiziale riferibile all'ordinamento sportivo e quello riferibile all'ordinamento statuale è approdato, in qualche modo, ad una relativa stabilità, per ciò stesso assurgendo a presupposto in virtù del quale è stato possibile configurare un nuovo assetto interno del processo sportivo, alle cui esigenze, peraltro, ed è questo un aspetto di fondamentale importanza, sono stati adattati alcuni principi generali del processo ordinario, elaborati in consonanza con il superiore quadro costituzionale e con gli influssi più recenti dell'ordinamento europeo.
Finalità di detti principi è quella di concorrere ad assicurare che tutti i procedimenti giudiziari domestici si svolgano secondo le medesime stesse regole, nonché di offrire rimedio all'incertezza, permettendo alla parte non soltanto di prevedere lo svolgimento del processo, ma di influenzarne lo svolgimento.
I principi del processo sportivo, enucleati in seno all'art 2 del Codice di Giustizia del CONI -Comitato Olimpico Nazionale Italiano- (al quale tutti i Codici di Giustizia Sportiva adottati da ogni singola Federazione Sportiva Nazionale sono uniformati) sono i seguenti:
1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti; 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale;
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica;
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto;
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
Rileva a questo punto evidenziare come tutti i provvedimenti assunti dagli organi di giustizia sportivi di volta in volta chiamati a intervenire ed emanati in conseguenza dell'applicazione delle regole dell'ordinamento sportivo, sono destinati a produrre i relativi effetti all'interno dell'ordinamento medesimo, e solo in via eventuale e, comunque, indiretta nell'ordinamento generale, rispetto al quale, pertanto, non possono che rimanere (giuridicamente) irrilevanti.
Sotto tale profilo, la (ex) Corte di Giustizia Federale -CGF- (attualmente Corte Federale di Appello) ha più volte affermato "la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto" (CU CGF SS. UU. n. 19 del 02/08/2012).
In altri termini, quello sportivo è un processo che ha luogo e si dispiega alla luce delle norme dell'ordinamento sportivo, ordinamento che, come noto, ha la capacità di regolare fattispecie generali e astratte con valenza verso la generalità dei soggetti dell'ordinamento medesimo, in funzione del perseguimento di specifiche finalità istituzionali pubblicistiche rientranti nell'interesse generale in ragione del quale esso stesso è costituito.
Il processo sportivo, nel cui ambito trovano adeguata applicazione le disposizioni dell'ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale, non può essere contaminato, per così dire, mediante l'introduzione di regole procedurali e di diritto sostanziale proprie di altri sistemi di giustizia, atteso che diverse sono le posizioni giuridiche coinvolte e la rilevanza delle stesse, e parimenti diverse sono le finalità perseguite dall'ordinamento sportivo e da quello generale dello Stato.
Solo in via eccezionale e/o in ipotesi di lacune sono mutuabili le regole dettate per altri sistemi di giustizia,come del resto prescritto dall'art. 2, c. 6, dal CGS CONI, il quel prevede che: "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".
Giuseppe Febbo • Foto: 123rf.com