di Lucia Izzo - Va condannato per lesioni colpose aggravate e per aver violato le norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, il direttore del supermercato che ha omesso di segnalare il pavimento bagnato, causando così la caduta e il ferimento di un cliente.
Vanno considerati destinatari delle misure di prevenzione anche i terzi che si trovano esposti al pericolo derivante dall'attività lavorativa svolta da altri nell'ambiente di lavoro.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, nella sentenza n. 31521/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso promosso dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti del direttore di un supermercato, imputato del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, per essere il reato ascritto estinto per intervenuta remissione di querela.
L'imputato, direttore del supermercato, è accusato di aver, per colpa, imprudenza, imperizia e negligenza, omesso di segnalare opportunamente all'interno del predetto supermercato un tratto di pavimentazione bagnata non visibile, causando la rovinosa caduta a terra di un cliente che transitava a piedi su quel tratto e cagionava a quest'ultimo lesioni personali.
Il Procuratore rappresenta che le norme in materia di prevenzioni infortuni si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi, così come ha affermato uniformemente la giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che il delitto di lesioni personali, aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 590 cod. pen., è procedibile d'ufficio per cui non assume alcuna rilevanza la remissione di querela
da parte della persona offesa.Per gli Ermellini il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Procura della Repubblica.
Innanzitutto è incontestabile che il luogo ove è avvenuto l'infortunio è certamente un luogo di lavoro, oltre che, essere aperto al pubblico per le finalità commerciali cui è deputato. Orbene, precisano i giudici, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 590 cod. pen., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che a infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.
Infatti, "anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta
nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro".
Cass., IV sez. pen. sent. 31521/2016• Foto: 123rf.com