La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 48095/2004) ha stabilito che "il diritto di cronaca tutelato dal vigente ordinamento esige la rigorosa osservanza di precisi limiti che hanno fondamento nell'ordinamento stesso e nell'etica deontologica professionale" e che "il giornalista non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere la notizia a lui pervenuta senza verificare - attraverso l'esame e il controllo delle fonti di informazione - la loro rispondenza al vero; né ripararsi dietro l'esigenza di una rapida divulgazione della notizia, perché se non è in grado - a ragione della ristrettezza dei tempi - di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità sostanziale del fatto deve semplicemente astenersi dal divulgare la notizia, e non può trasmetterla al pubblico con il rischio di una sua eventuale non rispondenza al vero".
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