Avv. Laura Bazzan - Nonostante la liberalizzazione dei servizi postali, attuata con il d.l. 261/1999, l'invio di raccomandate aventi ad oggetto atti giudiziari di natura civile, amministrative e penale continua ad essere riservato all'Ente Poste, fornitore del servizio universale per ragioni di ordine pubblico. Recentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che anche quando la notifica di tali atti venga affidata ad un soggetto privato, che si serve a sua volta dell'Ente Poste per l'invio raccomandato, deve ritenersi assolta la funzione probatoria di cui all'art. 1 d.l. 261/1999 se l'incombente viene materialmente svolto dalle Poste Italiane s.p.a. (cfr. Cass. ord. 12.04.2016, n. 7156).
La notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevede la spedizione dell'atto nella busta verde, con avviso di ricevimento anch'esso raccomandato (cartolina verde). L'invio raccomandato può essere monitorato direttamente dal sito delle Poste Italiane alla pagina Dovequando, che permette di ricercare la raccomandata per un periodo fino ai 24 mesi precedenti, inserendo il codice numerico presente sulla ricevuta di spedizione senza spazi e senza trattino. Si tratta di un servizio gratuito, attivo dalle ore 7.00 alle ore 23.00, che consente di individuare l'ufficio postale di spedizione e lo stato di consegna del piego ma che non riveste valore di certificazione. In alternativa, è possibile tracciare la spedizione contattando telefonicamente il servizio clienti delle Poste Italiane (numero verde 803.160 da rete fissa; numero a pagamento 199.100.160 da telefono cellulare).
La giurisprudenza si è espressa in senso contrastante sull'efficacia della stampa del resoconto della tracciatura ricavata dal servizio Dovequando. Nonostante la singolare tesi possibilista espressa dal Tar Catanzaro con la sentenza
n. 1050/2010, secondo cui "la produzione di un estratto del sito delle Poste Italiane da cui risulta la spedizione di una raccomandata (numero corrispondente a quello indicato sul talloncino apposto sulla busta della notifica) costituisce prova sufficiente dell'avvenuta consegna della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c.", l'impostazione assolutamente predominante va nel senso di escludere che il deposito dell'avviso di ricevimento possa "essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione" (Cass. n. 25285/2014).Normalmente una raccomandata viene recapitata nel giro di 3-5 giorni, ma che fare quando la cartolina non torna o il piego viene smarrito? Se dal sito delle Poste Italiane l'atto risulta ritirato, è possibile richiedere gratuitamente il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento, in grado di provare sia la data dell'intervenuta consegna, sia l'identità della persona che ha ricevuto il plico al pari dell'originale. In caso di smarrimento del piego raccomandato, ai sensi dell'art. 6 L. n. 334/1982 in materia di notifica a mezzo posta, l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
E per quanto riguarda il destinatario? Al destinatario che abbia ricevuto a mezzo posta un atto giudiziario, abbia successivamente smarrito la busta recante il timbro con la data di ricevimento e il numero di identificazione della raccomandata A.G. e abbia necessità di eccepire la tardività della notifica, non resta che presentare un'istanza di accesso motivata all'Ente Poste e ottenere la copia del registro postale da cui risultino tali dati. Il destinatario che, ricevuto l'avviso di giacenza (mod. 26 AG), si presenti per il ritiro presso l'ufficio postale e il piego non possa essergli consegnato perché non rinvenuto, invece, è tenuto a predisporre un apposito reclamo per evitare che la notifica nei suoi confronti possa ritenersi perfezionata per compiuta giacenza.
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