di Lucia Izzo - Vacanze alle porte, magari già prenotate, manca solo un ultimo step per raggiungere la località scelta: il rilascio o rinnovo del passaporto. Apparentemente un passaggio facile che ci separa dalla meta dei nostri sogni, eppure aver "dimenticato" (volontariamente o meno) di pagare una cartella esattoriale, può comportare lo sfumare del sogno vacanziero.
A collegare debiti con lo Stato e rilascio/rinnovo del passaporto è la legge n. 1185 del 21 novembre 1967, a norma della quale non possono ottenere il rinnovo o il rilascio del passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o pagare un'ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità giudiziaria.
"Espiare" una pena, significa che in caso di pendenza di un processo penale o di esistenza di una condanna già espiata, nulla impedisce, di norma, che il passaporto venga effettivamente rilasciato.
Diverso il discorso, invece, se la pena certa deve essere ancora espiata e, in particolare, quanto riguarda l'ammenda, altra eventualità prevista dalla norma.
Spesso, infatti, le contravvenzioni, come quelle relative a infrazione del Codice della Strada, si accompagnano anche ad una sanzione penale, ad esempio l'arresto, come avviene in caso di guida in stato di ebbrezza (per tassi alcolemici superiori a 0.8 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, o anche se ricorre l'omissione di soccorso.
L'arresto
fino a tre mesi può, in determinate circostanze, essere convertito dal giudice in un'ammenda e il mancato pagamento della cartella esattoriale originata da un'ammenda è idoneo per legge a impedire il rilascio o il rinnovo del passaporto.In sostanza se esiste una somma da pagare allo Stato a titolo di ammenda, il rilascio o il rinnovo del passaporto potrebbero essere impediti a meno di non essere in possesso del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente per l'applicazione del dispositivo della sentenza.
Leggi anche la guida sul passaporto