di Lucia Izzo - Un tradimento può costare caro alla coppia e non solo per quanto riguarda le conseguenze di un rapporto ormai incrinato. Il partner fedifrago, infatti, rischia di vedersi addebitata un'eventuale separazione, posto che l'art. 151 c.c. afferma che "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
I doveri di cui parla la norma sono quelli disciplinati dall'art. 143 c.c., ossia la fedeltà reciproca, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia e la coabitazione.
Se in passato la scappatella veniva rivelata oppure scoperta perché il partner veniva "colto sul fatto" o del rinvenimento di inequivocabili lettere e messaggi, oggi la situazione si è indubbiamente evoluta e nutrita di nuove situazioni.
In particolare, nell'epoca di internet e dei social network, pullulano le condotte dei cosiddetti "tradimenti virtuali", spesso platonici, ossia un adulterio di tipo diverso limitato a contatti telefonici o via internet con persone spesso residenti a grandi distanza.
Tuttavia, una relazione extraconiugale, non connotata da rapporti sessuali, è idonea a configurare violazione del dovere di fedeltà ai fini dell'addebitabile della separazione? A dare una risposta ci ha pensato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8929/2013 chiamata a valutare la condotta di una moglie scoperta a intrattenere una relazione amorosa con un uomo, coltivata via internet e contatti telefonici, ma priva di alcun incontro personale e di congressi carnali.
I giudici, pur avendo escluso che, nel caso di specie, lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina, hanno affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Quello che la Corte mira a tutelare è la dignità del partner, che rischia di essere compromessa a causa del comportamento sospetto del compagno o della compagna, tale da diffondere concretamente il dubbio e i sospetti che sussista un'effettiva infedeltà, indipendente da una consumazione carnale.
In teoria, ciò potrebbe emergere nel caso in cui il rapporto via internet sia corroborato da messaggi particolarmente espliciti, chiaramente allusivi, accompagnati dall'invio di materiale video o fotografico, che mettono a repentaglio l'onore del coniuge tradito.
Un simile comportamento, infatti, darebbe adito all'apparenza di una sistematica violazione del dovere di fedeltà, con un sospetto fondato su elementi oggettivi.
La mancanza di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale, traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l'onore, ha "salvato" la moglie dall'addebito della separazione, dal momento che il legame intercorso tra lei e "l'amante virtuale" si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell'eventuale infatuazione di lui.