di Marina Crisafi - E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 luglio scorso ed entrerà in vigore il prossimo 9 agosto il decreto delle infrastrutture del 30 marzo 2016 (qui sotto allegato) che rende operativo lo stanziamento di quasi 60milioni di euro per i morosi incolpevoli, gli inquilini, cioè, che non riescono a pagare l'affitto perché si trovano in situazione di indigenza.
Il decreto innova diverse disposizioni rispetto al precedente provvedimento del 2014, definendo le caratteristiche dei beneficiari ed elevando fino a 12mila il contributo massimo a persona (rispetto agli 8mila previsti nel precedente).
Ecco le novità:
La morosità incolpevole
Per "morosità incolpevole si intende - recita l'art. 2 del decreto - la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare".
Questa situazione si verifica, "a titolo esemplificativo e non esaustivo", nei seguenti casi: - perdita del lavoro per licenziamento; - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
I beneficiari
Il decreto definisce anche i criteri per l'accesso ai contributi. Spetterà al comune, nel consentire l'accesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie verificare che il beneficiario: - abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35mila o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; - sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità
, con citazione per la convalida; - sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; - abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.Il comune deve verificare altresì che né il richiedente né i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne, di un minore, ovvero di soggetto con invalidità accertata almeno al 74% o in carico ai servizi sociali o alle Asl per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
La procedura
A questo punto gli inquilini beneficiari potranno accedere ai contributi. La dotazione per il 2016, pari a 59,73 milioni, del Fondo destinato ai morosi incolpevoli (ex art. 6, comma 5, d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013) è ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo la tabella allegata allo stesso decreto.
L'importo
Quanto all'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole, questo non può superare i 12mila euro pro capite.
In ogni caso, i contributi sono destinati: fino a 8mila euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, laddove il periodo residuo del contratto non sia inferiore a due anni con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; fino a 6mila euro a "ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso; ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo di euro 12mila.
In questi ultimi due casi, i contributi possono essere anche corrisposti in un'unica soluzione dal comune al momento della sottoscrizione del nuovo contratto.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture
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