di Lucia Izzo - Se il portiere del condominio si qualifica come "addetto al ritiro" ricevendo la notifica di copia di un atto, senza fare alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico, si realizza una presunzione legale della qualità dichiarata (vedi anche: Cassazione: basta la consegna al portiere per provare che l'atto è arrivato al destinatario).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza n. 14933/2016 (qui sotto allegata). Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dal liquidatore di una procedura di concordato ritenendo irrilevante l'inesistenza dei beni gravati da privilegio speciale nel patrimonio della debitrice, sussistendo il privilegio, indipendentemente dall'esistenza degli stessi.
A seguito del rigetto della domanda, il liquidatore pro tempore, ricorrendo in Cassazione, ha depositato ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. documentazione attestante la qualifica di portiere della persona che ha ricevuto la notifica della sentenza ad opera dell'ufficiale giudiziario deducendo la mancata attestazione circa l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente e tassativamente abilitate a ricevere l'atto.
Tuttavia, la società resistente evidenzia che il portiere aveva ricevuto l'atto qualificandosi "addetto al ritiro".
Gli Ermellini, chiariscono che l'avvenuta notifica della sentenza mediante consegna a chi si sia qualificato "addetto al ritiro" senza alcuna specificazione della veste di portiere rende applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio
riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c.Quanto alla documentazione prodotta da parte ricorrente (relativa al rapporto di portierato), va ribadito che non è sufficiente, al fine di vincere la presunzione detta sopra, né la circostanza che l'addetto alla ricezione eserciti, altresì, le funzioni di portiere dello stabile, né una dichiarazione scritta resa dal destinatario della notifica di non avere conferito alcun incarico (quanto alla ricezione degli atti), trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto avente interesse alla invalidazione della notifica, ed essendo necessaria la prova che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile.
Cass., I sez. civ., sent. n. 14933/2016