di Lucia Izzo - È nulla la multa per eccesso di velocità elevata "a tradimento" se il segnale che informa della presenza dell'autovelox è presente solo all'ingresso del paese e non viene successivamente ripetuto: anche gli automobilisti che si immettono nella carreggiata successivamente devono essere adeguatamente informati del possibile accertamento di infrazioni con rilevamento a distanza. La normativa, infatti, non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti onde orientarne le condotto di guida e preavvertirli del possibile accertamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 15899/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un trasgressore, destinatario di un verbale di accertamento della Polizia municipale per eccesso di velocità.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente aveva dedotto già innanzi al giudice di merito la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità, in quanto il segnale era presente solo all'ingresso del paese, aggiungendo che gli agenti accertatori erano invisibili, in quanto "infrattati" con la loro autovettura fuori dalla carreggiata stradale e seminascosta dalla vegetazione.
Il ricorso trova accoglimento in sede di legittimità: per gli Ermellini sbaglia il Tribunale, in veste di giudice d'appello, quando afferma che l'obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità, previsto dall'art. 77 del regolamento C.d.S., debba riferirsi ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la funzione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, e non a quelli meramente informativi, come i cartelli sul rilevamento elettronico della velocità.
La giurisprudenza, spiegano gli Ermellini, ha evidenziato che ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi in difetto l'illegittimità del relativo verbale.
Tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, con efficacia limitata all'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A., in quanto la cogenza di tale previsione è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada: l'art. 142 C.d.S., infatti, impone la preventiva segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, a mezzo di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.
Ancora, è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse o comunque non superiore a quattro chilometri.
La sentenza impugnata ha diversamente interpretato l'art. 4 del D.L. n. 121/02, convertito in legge n. 168/02, giustapponendolo agli artt. 77 e 78 del regolamento C.d.S. sull'erroneo presupposto che questi escludessero la cogenza di quello, la cui norma è per di più subordinata e successiva.
Anche la sola interpretazione del citato art. 77 non conduce, comunque, alla soluzione adottata dal giudice del gravame: la norma comprende anche i segnali di indicazione in cui sono inclusi quelli di preavviso e quelli che indicano installazioni o servizi in cui rientrano quelli con funzione preventivo-dissuasiva relativi al controllo elettronico della velocità.
Sarà il giudice del rinvio ad accertare se in rapporto alla fattispecie il cartello informativo della rilevazione elettronica era stato collocato in maniera efficiente.
Cass., II sez. civ., sent. 15899/2016