Il reato di frode in processo penale e depistaggio è stato introdotto dalla legge n. 133/2016 e trova la sua disciplina nell'art. 375 c.p.

Cos'è il depistaggio

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Il reato di frode in processo penale e depistaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 133/2016 (pubblicata in G.U. n. 166 del 18 luglio e qui sotto allegata) che, a tal fine, ha completamente riscritto l'articolo 375 c.p.

Il testo è stato sin da subito considerato dai più un "traguardo" di grande valore civile, politico e morale, date le ombre che ancora pesano sulle pagine buie della storia d'Italia degli ultimi cinquant'anni (da piazza Fontana a Ustica per intendersi).

La nuova fattispecie è configurata come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che ostacolano le indagini o sviano la giustizia manomettendo le prove. Ma la legge, oltre a prevedere numerose aggravanti se lo sviamento della giustizia avviene nei processi per strage, mafia e associazioni sovversive, punisce con il carcere anche i "normali cittadini" che si rendono colpevoli di alterazione della scena del crimine, delle cose o delle persone per ingannare il giudice o il perito nei processi civili e amministrativi.

Il reato ex art. 375 c.p.

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Sotto la rubrica "Frode in processo penale e depistaggio", l'art. 375 del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 3 a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  • immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
  • richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

La pena si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è, invece, esclusa se si tratta di reato per il quale non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non viene presentata.

Aggravanti del depistaggio

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L'art. 375 c.p. prevede, inoltre, una pena aumentata da un terzo alla metà "se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento".

Inoltre, se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di strage, mafia e associazioni sovversive, ovvero quelli concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico (ecc.), la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta, comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ulteriori aggravanti sono infine previste dall'art. 383-bis c.p. che stabilisce aumenti di pena della reclusione "crescenti" se dal fatto deriva una condanna (arrivando fino a 20 anni in caso di ergastolo).

Attenuanti per chi collabora

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Analogamente, la disciplina del reato di frode in processo penale e depistaggio prevede sconti di pena, dalla metà a due terzi, nei confronti di chi "si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori".

In ogni caso le circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma) se concorrono con le aggravanti sopra indicate, "non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Non punibile la ritrattazione

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In base a quanto previsto dall'art. 376 c.p., non è punibile, anche nel caso previsto dall'art. 375, primo comma, lett. b), il colpevole che "ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento".

Depistaggio e frode processuale

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Il depistaggio va tenuto distinto dalla frode processuale (pure oggetto di riforma ad opera della legge n. 133/2016), che il reato, punito dall'art. 374 c.p. con la reclusione da uno a cinque anni, commesso da chiunque "nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone".

A differenza del depistaggio che è reato proprio, la frode processuale è reato comune.

Legge n. 133/2016

Foto: 123rf.com
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