di Valeria Zeppilli - Nonostante ormai da tempo si sia consumato, per gli avvocati, il passaggio dalle tariffe ai parametri, ancora oggi la Corte di cassazione si trova a doversi confrontare con il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, numero 585.
In particolare, con la pronuncia numero 16008/2016 depositata il 1° agosto e qui sotto allegata, i giudici di legittimità hanno ribadito, con particolare riferimento al procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro, che l'espletamento dell'attività di "corrispondenza informativa con il cliente", al quale si ricollega la riconoscibilità del relativo diritto di procuratore ai sensi dell'articolo 21 della Tabella B allegata alla tariffa professionale contenuta nel predetto decreto, deve essere considerata come l'oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum. Ciò in ragione della natura peculiare del procedimento, nel quale la parte interessata è chiamata a comparire personalmente all'udienza di discussione.
Per tale motivo, insomma, la liquidazione della corrispondente voce non richiede alcuna prova.
Sempre sulla scia di un orientamento ormai consolidato della Cassazione, poi, la Corte ha aggiunto che diverso è il caso in cui si richieda l'attribuzione di ulteriori competenze a quel titolo: questa, infatti, è subordinata alla documentazione e alla prova certa del fatto che la prestazione professionale sia stata effettivamente indirizzata a tenere il cliente aggiornato circa gli eventi processuali rilevanti.
Per i giudici di legittimità, inoltre, la voce "consultazione con il cliente", che pure era in contestazione nel caso di specie, deve essere riconosciuta in ragione del fatto che l'attività difensiva del procuratore presuppone necessariamente l'espletamento di tale attività.
Corte di cassazione testo numero 16008/2016