di Marina Crisafi - Sostare nelle strisce blu con il ticket scaduto merita la multa alla stessa stregua di quanto avviene quando l'automobilista non si munisce affatto di biglietto. La permanenza oltre il tempo pagato è, infatti, un illecito amministrativo e non un mero inadempimento contrattuale. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 16258/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un automobilista contro la decisione del tribunale di Chiavari di rigetto dell'opposizione avverso il verbale emesso dalla polizia municipale per la violazione dell'art. 7 comma 15 del codice della strada per avere sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu un'ora oltre il tempo stabilito.
Per la tesi del ricorrente, chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada bensì soltanto in violazione dell'obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il contrassegno, regolata dal codice civile.
Ma per il Palazzaccio non è così.
Discostandosi nettamente dai pareri del Ministero delle infrastrutture (da ultimo il n. 2074/2015) con i quali era stato ribadito che la sanzione prevista dall'art. 7 comma 15 Cds scatta soltanto nel caso di omissione dell'acquisto del biglietto o per violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata, mentre nelle aree di sosta a "tempo indeterminato" lo sforamento va considerato un inadempimento contrattuale (leggi in merito: "Strisce blu: niente multa se il ticket è scaduto"), la S.C. afferma il contrario: tale infrazione si traduce comunque in un'evasione tariffaria.
A sostegno della sua decisione, i giudici di piazza Cavour citano anche la giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. sentenza
n. 888/2012), secondo la quale la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket o "con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, "configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dall'applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento".Per cui sottolineano gli Ermellini, in questo quadro giurisprudenziale, va affermato il principio secondo cui in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, "ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'articolo 7, comma 15 del Codice della strada". Poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della stessa, hanno aggiunto, il parcheggio del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo pagato, "ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in un inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta".
Cassazione, sentenza n. 16258/2016
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