Per la Corte di appello di Lecce tale comportamento integra un'ipotesi di interruzione di pubblico servizio

di Valeria Zeppilli - Quando il medico del servizio di guardia medica arriva in ritardo in ambulatorio, senza aver prima nominato un sostituto o aver comunque dato tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria, il rischio che corre è quello di essere condannato per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Tanto è accaduto a un sanitario pugliese che si era presentato in servizio con oltre tre ore di ritardo, senza aver comunicato eventuali impedimenti che non gli permettevano di essere puntuale né alle autorità locali né al proprio direttore sanitario, lasciando numerosi pazienti in sua attesa.

Per la Corte di appello di Lecce, secondo quanto si legge nella sentenza numero 799 del 6 aprile 2016 (qui sotto allegata), in simili ipotesi risulta chiaramente integrato il delitto di cui al comma 1 dell'articolo 340 del codice penale.

I giudici sottolineano, infatti, che tale figura criminosa si presta ad abbracciare le condotte omissive che un tempo erano collocate nella previsione di cui al vecchio articolo 328 c.p. e che non possono più essere inquadrate in esso stante la sua nuova formulazione. Ciò in ragione del carattere residuale, di reato comune e di fattispecie causalmente orientata, che caratterizza la fattispecie prevista e punita dall'articolo 340.

A sostegno di tale argomentazione, i giudici della Corte di appello di Lecce hanno anche riportato la decisione presa con la sentenza numero 5482/1998 dalla Corte di cassazione in un caso analogo, con la quale i giudici di legittimità erano giunti alla medesima conclusione: se il medico del servizio di guardia medica omette di segnalare l'impossibilità a presentarsi in ritardo e non si fa sostituire, commette reato.

Anche nel caso di specie, il sanitario deve rassegnarsi alla condanna.

Corte d'appello di Lecce testo sentena n. 799/2016
Valeria Zeppilli

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