di Lucia Izzo - Rischia una condanna in sede penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che non intrattenga alcun rapporto con i figli, anche se ad ostacolarli è stata la madre.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 34443/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo condannato per per il reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2 c.p.
Inutile per l'imputato il ricorso in sede di legittimità, deducendo l'omesso o incompleto esame dei motivi d'appello e l'omessa valutazione e il travisamento della prova in relazione ad entrambi gli addebiti formulati nei suoi confronti.
Sia pure in maniera concisa, la Corte d'Appello ha verificato che il padre aveva trascurato il figlio omettendo completamente e colpevolmente qualsiasi tipo di rapporto.
L'imputato si era giustificato lamentando di essere disoccupato e privo di capacità economica, e di aver dovuto scontare un periodo di detenzione.
La Corte territoriale si è pronunciata, tuttavia, riconoscendo una residuale capacità economica in capo al ricorrente, prendendo altresì in debita considerazione il dato costituito dal breve periodo di detenzione.
Anche relativamente al rapporto col minore i giudici d'appello hanno valutato la giustificazione fornita dal ricorrente ossia gli ostacoli asseritamente opposti dalla madre e dai suoi familiari, disattendendone la rilevanza.
Da qui, il rigetto dell'impugnazione e la condanna al pagamento delle spese processuali, anche nei confronti della parte civile costituitasi.
Casss., VI sez. pen., sentenza n. 34443/2016