Dalla legge Balduzzi alla legge Gelli

La responsabilità medica

di Annamaria Villafrate

Cosa è la responsabilità penale del medico

La responsabilità penale del medico è quella forma di responsabilità che può derivare a tale professionista o ad altri sanitari in connessione con lo svolgimento della propria prestazione professionale nel caso in cui, al ricorrere di precisi requisiti sui quali ci soffermeremo più avanti, da un suo determinato comportamento, attuato mediante errore ed omissione, derivino lesioni di una certa gravità o addirittura il decesso del paziente.

Le riforme della punibilità

La disciplina della responsabilità penale del medico è stata sottoposta negli ultimi anni a due importanti interventi di modifica: dapprima ad opera della legge n. 189/2012, nota come legge "Balduzzi", e successivamente ad opera della legge n. 24/2017, nota come legge "Gelli", che ha completamente innovato i confini di rilevanza penale del comportamento dei sanitari.

E' proprio all'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto con la recentissima riforma, che occorre oggi guardare per poter individuare i casi in cui sia possibile addebitare al medico una responsabilità colposa per morte o lesioni personali del paziente.

Ma andiamo con ordine.

La responsabilità penale nella legge Balduzzi

Il primo rilevante intervento in materia di responsabilità penale del sanitario, con il quale è stata data una risposta concreta alla questione della colpa medica, è rappresentato dalla legge Balduzzi che, nella sua versione definitiva, ha sancito che il medico rispettoso della buona pratica professionale e delle linee guida elaborate dalla comunità scientifica, non è penalmente responsabile per colpa lieve.

Più in particolare, il comma 1 dell'art. 3 di tale legge (oggi abrogato dalla Legge Gelli) così recitava: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

Si è trattato, in sostanza, del primo rilevante tentativo del legislatore di fornire un rimedio al problema del crescente contenzioso tra medico e paziente, frutto del mutato rapporto tra i due soggetti. La situazione ante riforma era caratterizzata, infatti, da una visione distorta della figura del sanitario e della sua professionalità. La classe medica era il capro espiatorio responsabile di ogni malattia e decesso. I progressi in campo medico avevano creato l'illusione che le persone non si potessero ammalare e morire, nonostante l'impegno dei sanitari.

Questo atteggiamento colpevolizzante aveva costretto i medici a proteggersi (medicina difensiva) attraverso prescrizioni di esami e visite superflue o il rifiuto di eseguire prestazioni rischiose. Il clima di paura aveva, infine, determinato conseguentemente un vertiginoso aumento dei costi sanitari, fenomeno al quale si doveva porre un freno.

Con la legge "Balduzzi", quindi, si voleva restituire ai medici la serenità necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro, attraverso la depenalizzazione, in determinate situazioni, delle condotte caratterizzate da colpa lieve.

Due gli aspetti positivi della "Balduzzi". Il primo riguarda il valore attribuito alle linee guida e alle buone pratiche terapeutiche, il secondo interessa la netta distinzione tra il concetto di colpa lieve e il concetto di colpa grave.

La riforma Balduzzi, tuttavia, peccava anche di incompletezza e disorganicità e ha sollevato sin da subito numerose problematiche applicative, emerse soprattutto nelle aule di giustizia, tanto da spingere il legislatore a sistemare, precisare e definire alcuni concetti fondamentali in materia di responsabilità penale del medico attraverso una nuova e più organica riforma.

La legge Gelli

Così si è giunti all'emanazione della legge Gelli numero 24/2017, che, come detto, ha abrogato il primo comma dell'articolo 3 della legge Balduzzi, apportando modifiche al codice penale.

In particolare la più recente riforma ha decretato l'introduzione nel codice penale dell'articolo 590-sexies, rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", che, dopo aver sancito che in generale se i fatti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene ivi previste, specifica che "qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

Analizzando la norma si rileva che viene eliminato ogni riferimento al grado della colpa, con soppressione di qualsiasi riferimento alla colpa lieve e rinvio generico all'imperizia del sanitario e al rispetto delle linee guida previste dalla legge o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Chiaro è insomma l'intento di combattere in maniera più radicale il fenomeno della medicina difensiva e di supportare il lavoro della magistratura, introducendo fattispecie di reato tassative e definizioni chiare e dettagliate.

Aggiornamento: Marzo 2017

copertina volume sulla responsabilità medica

Novità in libreria: La nuova responsabilità del medico e della struttura sanitaria



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: