Avv. Laura Bazzan - Con la sentenza n. 12877/2016 (qui sotto allegata), la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha formulato il principio di diritto secondo cui le spese necessarie ed indifferibili per la conservazione dell'immobile esecutato devono essere anticipate dal creditore pignorante, salvo il diritto al rimborso, precisando che deve trattarsi di "spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione quindi delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata essendo intese a evitarne la chiusura anticipata".
Per la Suprema Corte, da un lato, tali spese sono ricomprese tra quelle sostenute per gli atti necessari al possesso, di guisa che possono essere poste dal giudice a carico del creditore procedente in via di anticipazione ex art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e il creditore può successivamente ottenerne il rimborso con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. Dall'altro, l'interesse a mantenere in buono stato il bene staggito è individuabile soltanto nello stesso creditore procedente o, eventualmente, nel terzo custode, di talché onerare il debitore delle spese per l'immediata conservazione dell'immobile, atte ad evitare pericoli strutturali del cespite, "significherebbe porle a carico di un soggetto il più delle volte impossibilitato e comunque disinteressato, così vanificando la portata della riforma del 2005".
Cass. civ., sez. III, sent. 22.06.2016, n. 12877