La normativa di riferimento sulla violenza negli stadi è rappresentata dalla legge n. 401/1989 e dal decreto legge n. 119/2014, che ha apportato importanti elementi di novità alla prima

Violenza negli stadi: riferimenti normativi

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La violenza negli stadi in Italia trova la sua fonte normativa nel decreto legge n. 119/2014 contenente le disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Come si legge nella premessa di detto provvedimento, lo stesso è stato emanato a causa del ripetersi di gravi episodi di violenza e di turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché della commissione di reati finalizzati ad alterare i risultati delle stesse manifestazioni. Condotte queste, che hanno reso necessaria l'adozione di interventi urgenti con la finalità di rafforzare la prevenzione di detti fatti e di inasprire il trattamento di coloro che se ne rendono responsabili. Il decreto non ha introdotto solo disposizioni nuove, ma è intervenuto anche su alcune disposizioni della legge n. 401/1989 dedicata anch'essa allo svolgimento delle manifestazioni sportive di vario tipo, che in alcuni articoli prevede alcune tipiche fattispecie di reato commesse durante le manifestazioni sportive, con le relative sanzioni.

Il divieto di accesso del Questore

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La prima norma di estremo interesse di tale normativa è quella che va a modificare la disciplina del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), che interviene sull'art. 6 della citata legge n. 401. L'attuale formulazione dell'articolo 6, modificato anche con un intervento legislativo del 2019, è dedicato infatti nello specifico, al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

L'art. 6, al comma 1 dispone che: "il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicati, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

  • coloro che risultano denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
  • coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico;
  • coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza
    non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti" per determinati reati "o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all' articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
  • soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , anche se la condotta non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive."

Il divieto di accesso del Questore può essere disposto anche nei confronti di minori di anni 18 ma maggiori degli anni 14. In questo caso il provvedimento è notificato a chi esercita la potestà genitoriale.

Il divieto può essere inoltre disposto per manifestazioni sportive che si tengono all'estero specificamente indicate.

Per quanto riguarda poi il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si tengono in Italia, esso può essere disposto anche dalle autorità degli Stati membri dell'Unione Europea con i provvedimenti ovviamente previsti dai loro ordinamenti.

Per garantire il controllo e l'esecuzione effettiva di tale misura i soggetti ai quali viene notificato il divieto possono essere anche invitati dal questore a comparire personalmente uno o più volte negli orari indicati nell'ufficio o nel comando di polizia competente del luogo di residenza dell'obbligato o in quello indicato nello specifico dal provvedimento, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni in relazione al quale è stato messo il divieto.

La norma prevede la possibilità per il soggetto destinatario del provvedimento di opporsi allo stesso, presentando memorie o deduzioni al giudice che deve convalidarlo. La violazione del divieto di accesso comporta la pena della reclusione da un minimo di 1 fino a un massimo di 3 anni e la multa minima di 10.000 € fino a 40.000 €.

Dopo il decorso di tre anni dalla cessazione del divieto l'interessato può chiedere che vengano a cessare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che derivano dallo stesso. In questo caso il soggetto deve rivolgersi al Questore che ha disposto il divieto iniziale oppure a quello che è disposto l'ultimo di tali divieti se è incorso in più violazioni.In quest'ultimo caso è possibile ottenere la cessazione degli effetti ulteriori se costui ha tenuto condotte di ravvedimento operoso,

  • riparando integralmente il danno eventualmente prodotto e risarcibile anche in forma specifica,
  • collaborando con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per individuare altri autori o partecipanti ai fatti,
  • svolgendo lavori di pubblica utilità come la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso Stato regioni province e comuni
  • oltre ovviamente ad aver dato prova costante ed effettiva di buona condotta anche in occasioni di manifestazioni sportive.

Reati tipici delle manifestazioni sportive

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Come anticipato, la legge 401 del 1989 contiene dall'art. 6bis all'art. 7 alcune tipiche fattispecie di reato commesse in occasione di manifestazioni sportive. Vediamo di cosa si tratta.

Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive

Viene punita con la reclusione minima da 1 a 4 anni la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato (nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive o anche quelli interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono le stesse o nelle immediate vicinanze) lancia, utilizza in modo da creare un concreto pericolo per le persone razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per le emissioni di fumo o di gas, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere. Chi poi invade il terreno di gioco, superando indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto, viene punito con l'arresto fino a 1 anno e con l'ammenda da 1000 € a 5000 €. Se poi questo gesto comporta un ritardo rilevante dell'inizio della competizione, la sua sospensione o addirittura la sua interruzione la pena prevista è quella della reclusione da un minimo di 6 mesi o massimo di 4 anni.


Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive

A meno che il fatto non costituisca più grave reato chi, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o limitrofi in cui si verifica la sosta, il transito, il trasporto dei soggetti che partecipano alle stesse, viene trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, strumenti per le immissioni di fumo o di gas, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti atti a offendere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1000 a 5000 €.

Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive

Che tiene una delle condotte previste dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti che sono addetti al controllo dell'accesso o dell'instradamento degli spettatori o di coloro che devono assicurare il rispetto del regolamento durante le manifestazioni sportive, purché ovviamente riconoscibile in relazione alle mansioni da essi svolte, è punito con le stesse pene previste dagli stessi articoli. Le stesse sanzioni sono previste anche nei confronti di chi commette uno dei fatti contemplati dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e di coloro che assicurano la regolarità tecnica della manifestazione sportiva.

Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi si svolgono manifestazioni sportive

Gli addetti ai controlli degli stadi o comunque dei luoghi in cui si volgono le manifestazioni sportive sono tutelati anche da chi li aggredisce fisicamente. Chi infatti commette il reato di lesioni gravi o gravissime nei confronti di detti soggetti è punito con le stesse pene previste dagli articoli 583 quater del codice penale, che vengono applicate anche se si cagionano lesioni agli arbitri o gli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica della manifestazione sportiva.

Turbativa di manifestazioni sportive

La legge dell'89 punisce infine anche chi turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica con una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. Competente erogare la sanzione il Prefetto e i proventi ricavati vengono devoluti allo Stato.

Violenza negli stadi e Daspo: giurisprudenza

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Vediamo, in merito alla Daspo, quali chiarimenti sono giunti di recente dalla Cassazione.

La Cassazione n. 34120/2021, in relazione alla convalida del provvedimento del Questore, ha precisato che dall'accertamento che nel caso di specie è stato effettuato dalla forze dell'ordine è emerso che: "dopo circa un'ora dalla fine dell'incontro di calcio, il prevenuto aveva partecipato a scontri con le forze dell'ordine, aggredite con danneggiamenti e percosse. E va ricordato che, in tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia, è sufficiente che il giudice si limiti ad una valutazione indiziaria circa la consistenza della condotta del destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova."

Sempre in merito alla Daspo la Cassazione, con la sentenza n. 6526/2020, ha chiarito che: "Trattandosi di misura di prevenzione, la concreta pericolosità che giustifica il mantenimento della stessa va poi costantemente verificata e soltanto questo presupposto giustifica la legittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui prevede un obbligo minimo di durata, peraltro tutt'altro che trascurabile. Ed invero, mentre laddove non opera questa presunzione il giudice può e deve graduare la durata dell'obbligo di presentazione in base alle circostanze del caso di specie, effettuando già in sede applicativa un giudizio personalizzato, sicché il mero decorso del tempo, specie se neppure prolungato, ha scarso rilievo per far ritenere cessate le esigenze di pericolosità sociale (Sez. 3, 26/09/2019), questa circostanza incide diversamente nel caso di applicazione della misura con durata ex-lege predeterminata.

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