La portata del divieto "biennale" per l'avvocato di assumere incarichi contro l'ex cliente, contemplata dall'art. 68 del codice deontologico forense

Divieto di assumere incarico contro ex cliente

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L'articolo 68 del codice deontologico forense sancisce che l'avvocato può assumere un incarico professionale contro un ex cliente solo quando il rapporto professionale sia cessato da almeno due anni.

Non solo: l'incarico può essere assunto esclusivamente se sia estraneo rispetto a quello espletato in precedenza e, in ogni caso, con il divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto esaurito.

Il divieto è stato ribadito più volte anche dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, tra cui con la sentenza n. 178/2022 (leggi: Sospeso l'avvocato che assume l'incarico contro l'ex cliente e L'avvocato della coppia non può difendere solo la ex).

Divieto di usare anche le notizie acquisite

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A tal proposito è interessante segnalare che in più occasioni, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato rappresenta una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita nel biennio precedente, con la conseguenza che, innanzitutto, l'avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non dopo che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente mandato e che, in secondo luogo, egli non può in ogni caso utilizzare mai le notizie che ha acquisito nell'espletamento dell'incarico esaurito (cfr. CNF sentenza n. 52/2014).

Dopo aver sancito tali principi generali, l'articolo 68 del codice deontologico forense prende in esame anche casi specifici chiarendo, in primo luogo, che l'avvocato che ha assistito in controversie di natura familiare i coniugi o i conviventi congiuntamente non può mai assistere uno solo di essi in controversie che si siano successivamente instaurate tre gli stessi.

Inoltre l'avvocato che ha assistito un minore in controversie familiari non può mai assistere uno dei genitori in successive controversie della medesima natura e viceversa.

Doppia sanzione per l'avvocato che viola il divieto

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A presidio di tali divieti, il codice deontologico pone due distinte sanzioni.

In particolare, la violazione del divieto di assumere incarichi contro ex clienti se non dopo che siano decorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico e la violazione del divieto di assistere uno solo dei coniugi o dei conviventi che in precedenza l'avvocato abbia assistito congiuntamente in controversie di natura familiare comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

La violazione di tutti gli altri doveri e divieti in esame, invece, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Il divieto vale anche per i clienti dei colleghi di studio

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Resta da segnalare che è discusso se il divieto di assumere incarichi contro ex clienti vale anche nei confronti di clienti non personali ma di associati o colleghi di studio.

A sostegno della tesi in forza della quale alla norma andrebbe data una lettura estensiva vi è la comunanza di ratio tra tale previsione e quella che regola il conflitto di interessi (espressamente esteso anche ai casi di clienti di soci, associati o colleghi di studio).

La tesi (prevalente) in forza della quale, invece, l'articolo 68 riguarderebbe solo il singolo avvocato e non anche terzi, anche vicini, enfatizza la distinta funzione delle due norme, dato che quella relativa al conflitto di interessi perseguirebbe la tutela della parte attualmente assistita, mentre quella in commento la tutela dell'ex cliente. Senza dimenticare la rilevanza fondamentale del dato letterale e della conseguente conclusione che ciò che non è vietato deve ritenersi consentito.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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