La condotta vietata dall'art. 609-bis c.p. comprende qualsiasi atto idoneo a soddisfare piaceri o stimoli sessuali

di Marina Crisafi - Anche il bacio sul collo può costituire violenza sessuale. È quanto affermato dalla terza sezione penale della Cassazione, con la recente sentenza n. 30479/2016 (qui sotto allegata), confermando la condanna a carico dell'avventore di un bar a 14 mesi di carcere per aver preso di mira una delle dipendenti abbracciandola e baciandola nonostante il rifiuto opposto dalla donna.

Ad essere decisivo, per la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 609-bis, ultimo comma c.p., non solo il rifiuto della vittima ma anche il fatto che i baci e gli abbracci erano stati indirizzati al collo e all'orecchio, "zone notoriamente erogene".

A nulla valgono le obiezioni della difesa, la quale assumeva che i comportamenti dell'imputato fossero da valutare come meri atteggiamenti confidenziali seppur eccessivi, atteso che la vittima era uscita con lui addirittura per una settimana. Inoltre, se avesse voluto compiere un atto di natura sessuale, l'uomo "avrebbe mirato piuttosto a sfiorare le labbra della donna". Sarebbe altresì mancata la prova dell'elemento soggettivo del reato, giacché l'abbraccio ed i baci non avrebbero avuto come movente l'eccitazione sessuale. Senza contare che l'imputato e il suo gruppo di amici erano "soliti scherzare, anche troppo pesantemente, con le ragazze del bar", tra cui la vittima.

Gli Ermellini infatti, avallando la decisione dei giudici di merito che hanno "compiuto un'adeguata valutazione del contesto", inquadrano la condotta dell'uomo come violenza sessuale

. Com'è noto, in tema di reati sessuali, spiegano, "la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente 'sessuale' dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria". E ciò i giudici di merito hanno accertato "oltre ogni ragionevole dubbio, con una motivazione logica che, come tale, si sottrae a qualunque sindacato" di legittimità.

Cassazione, sentenza n. 30479/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: