Avv. Francesco Pandolfi - Ancora una vicenda dove il Questore revoca la licenza di porto di fucile uso caccia di cui è titolare il ricorrente, a seguito di un verbale di accertamento della Polizia Stradale con il quale egli viene denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica (rilevata con etilometro che evidenzia un tasso alcolemico superiore al limite massimo).
L'infrazione è del 2009, il provvedimento del questore è immediatamente successivo, la sentenza di primo grado è del 2015.
Sentenza favorevole al ricorrente
Anche il Tar di Torino condivide la corrente giurisprudenziale favorevole (al ricorrente interessato), che sostiene la necessità di un'adeguata motivazione del provvedimento di revoca.
Nel farlo richiama una serie di sentenze rese da altri Tar sempre su fattispecie analoghe a quella in esame, come la sentenza del Tar Piemonte n. 569/14, oppure la sentenza n. 575/15 del Consiglio di Stato.
La tesi della magistratura è questa: sul piano generale è chiaro che rilascio e rinnovo della licenza sono regolamentati da norme rigorose sul versante soggettivo ed oggettivo, risaltando il ruolo chiave l'affidabilità.
Questo impianto normativo giustifica la discrezionalità amministrativa nella delicata materia, che deve sfociare in un giudizio motivato e concreto, anche se non dettagliato.
Se questo è il sistema delle regole in astratto, nel concreto però bisogna vedere come viene "costruito" il provvedimento del questore.
In effetti, se la decisione dell'autorità appare superficiale, ne deriva che il provvedimento sicuramente non regge di fronte all'urto dell'opposizione proposta da chi lo subisce.
In pratica: il decreto che mette in evidenza solo la circostanza della violazione del codice della strada senza tenere conto che si è trattato di un fatto isolato e sporadico capitato una tantum all'interessato, finisce per essere illogico.
Tanto più (come è accaduto nel caso in commento) se gli esiti ematici sono favorevoli al ricorrente.
Cosa fare in pratica, in casi analoghi
Presentare il ricorso e chiedere l'annullamento del provvedimento adottato dal questore, avendo cura di evidenziare la carenza di motivazione e l'illogicità dello stesso visto che, tra le altre cose, non ha tenuto conto del carattere isolato del precedente procedimento penale.
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