di Marina Crisafi - La delibera dell'assemblea che approva, con maggioranza semplice, l'istituzione di un fondo cassa per far fronte a lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a ridurre il degrado in cui versa l'edificio condominiale è legittima. Questo quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 17035/2016, depositata ieri (qui sotto allegata), ponendo fine ad una vicenda iniziata ben 17 anni prima, nel 1999.
Nel caso di specie, il fondo ammontava a circa 50 milioni di lire e veniva istituito in previsione delle spese che si sarebbero dovute affrontare per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e non per innovazioni. Per cui i giudici di merito ritenevano che l'istituzione del fondo, approvata con la maggioranza richiesta dall'art. 1136, 2° comma, c.c., ossia con la deliberazione di tutti gli intervenuti rappresentanti più della metà del valore dell'edificio, fosse legittima e ampiamente giustificata dalla necessità di effettuare i lavori già più volte rimandati.
La decisione viene avallata dalla Suprema Corte. "Appartiene al potere discrezionalmente dell'assemblea - ricordano gli Ermellini - e non pregiudica né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio, l'istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni" (cfr. Cass. n. 8167/1997).
Si è anche precisato, aggiunge ancora la S.C., "che l'onere per la costituzione
di un fondo speciale per le spese di manutenzione straordinaria va ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati nell'art. 1123 c.c. se per la realizzazione di interventi non ancora specificati è possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del fondo in base ai millesimi di proprietà".A questi principi si è attenuta, dunque, la corte territoriale "correttamente giudicando legittima l'istituzione con deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, rappresentanti oltre la metà del valore dell'edificio, di un fondo cassa rivolto in una situazione di grave degrado dell'immobile ad assicurare la provvista per procedere ad opere di manutenzione con particolare riferimento all'impianto fognario, alla copertura, al lucernaio della scala e all'adeguamento dell'impianto elettrico".
Cassazione, sentenza n. 17035/2016