Avv. Veronica Ribbeni - Appare pregevole la motivazione della sentenza n. 34874/2016 emessa dalla Corte di Cassazione in data 11 Agosto 2016 (qui sotto allegata), con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che ha dichiarato un uomo colpevole del reato di cui all'art. 256 lett. a) D. L.gs n. 152/2006 per l'attività di raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi, in particolare, letame di cavalli, senza le prescritte autorizzazioni e in assenza di apposite vasche di raccolta, depositando gli stessi direttamente sulla terra.
La Suprema Corte adita ha ritenuto infondata la censura concernente la violazione di legge e il correlato vizio di mancanza della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità (dedotto al quarto dei cinque motivi di impugnazione).
Ritiene la Corte che l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. non possa essere dedotta in cassazione per la prima volta, alla luce di quanto previsto in merito alla cognizione della stessa dall'art. 609 c. III c.p.p. essendo necessario un apprezzamento di merito, che è precluso in sede di legittimità. La questione avrebbe dovuto essere proposta o come motivo di appello o come sollecitazione in sede di conclusioni.
Si legge infatti, in motivazione, che essendo già entrata in vigore la nuova disposizione, sarebbe stato necessario prospettare la questione al giudice procedente; tale omissione ne preclude la deducibilità per la prima volta in cassazione.
Avv. Veronica Ribbeni
veronikaribbeni@yahoo.it
Cassazione, sentenza n. 34874/2016