di Marina Crisafi - Minimo tre anni di carcere per i furti in casa e gli scippi, in luogo dei 12 mesi attuali. Stretta anche sulle rapine e nuova causa di estinzione del reato per chi rimedia al danno, oltre all'estensione dei reati perseguibili a querela. Sono alcune delle diverse novità previste dal disegno di legge di riforma del processo penale che, ricevuto l'ok dalla commissione giustizia del Senato approderà in aula a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari.
Il testo (qui sotto allegato), non contiene solo le nuove regole sulla prescrizione e le intercettazioni (leggi: "Prescrizione: stop di 18 mesi dopo la prima sentenza e processi più rapidi") ma una serie di misure destinate ad incidere profondamente sia dal punto di vista procedurale sia da quello delle sanzioni previste per alcuni reati, a partire appunto dai furti e dalle rapine, per i quali si prevede l'inasprimento delle pene detentiva e pecuniaria.
Ecco i punti chiave del ddl:
Prescrizione e intercettazioni
Il ddl prevede uno stop di tre anni ai tempi di prescrizione così suddivisi: 1 anno e mezzo dopo la condanna in primo grado sino al deposito della sentenza di appello e altri 18 mesi successivamente alla condanna in appello, fino alla sentenza definitiva.
Sul fronte delle intercettazioni, invece, sulla selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta della misura cautelare, dovrà essere assicurata la riservatezza anche degli atti che contengono registrazioni inutilizzabili o dati sensibili non riguardano l'accertamento delle responsabilità.
Furti e scippi
Inasprite le sanzioni per entrambi i reati sia sotto il profilo detentivo che pecuniario. La pena minima, secondo il novellato art. 624-bis del codice penale, sarà la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500. Ad essere sterilizzato è anche l'effetto delle attenuanti sulle aggravanti, attraverso il divieto di prevalenza (e di equivalenza) tra le prime e le seconde, fatta eccezione per la minore età e la collaborazione.
Rapina
Inasprimento anche per il reato di rapina, che prevede un minimo di carcere di 4 anni (in luogo dei 3 attuali) e sino a 10 anni, con la multa fino a 2.500 euro. Con le aggravanti inoltre la reclusione può arrivare fino a 20 anni.
Voto di scambio
Il testo torna, a due anni di distanza, a modificare nuovamente l'apparato sanzionatorio del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Già modificato nel 2014, con l'estensione delle condotte incriminate, ma con la riduzione della sanzione, il delitto ora torna a pene più elevate da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni, rispetto all'attuale previsione tra 4 e 10.
Procedibilità a querela
Sul versante della procedibilità, viene prevista la querela su istanza dell'offeso relativamente ai reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), eccetto il delitto di violenza privata e i reati contro il patrimonio.
Estinzione del reato
Il testo introduce l'estinzione del reato per condotta riparatoria/risarcitoria del responsabile dei reati procedibili a querela. Sentite le parti e la persona offesa, il giudice potrà dichiarare l'estinzione del reato se l'imputato avrà riparato interamente al danno, attraverso la restituzione, il risarcimento ovvero eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione dovrà avvenire entro l'apertura del dibattimento.
Novità procedurali
Dal punto di vista procedurale, inoltre, la riforma reintroduce il concordato sui motivi in appello, mediante il quale le parti potranno concludere un accordo da sottoporre al giudice di secondo grado, e prevede che la partecipazione a distanza al procedimento diventi la regola, quando si procede per reati gravi come associazione criminale, traffico di stupefacenti, terrorismo e se la persona interessata è ammessa a misure di protezione. Nessuna eccezione invece per chi si trova a regime di "carcere duro".
Qui lo speciale sulla riforma
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